F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 09 Giugno2009 4) RICORSO DELLA F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENT
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 09 Giugno2009
4) RICORSO DELLA F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. AGLIETTI ALFREDO SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/FIGLINE DEL 2.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009)
Il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 3.3.2009, oggetto di reclamo con procedura d'urgenza da parte della società ricorrente, ha disposto, a carico della società F.C. Esperia Viareggio, l'ammenda di € 2.500,00, l'inibizione nei confronti del dirigente signor Giuseppe Vannucchi e la squalifica per 2 gare dell'allenatore signor Alfredo Aglietti. Il ricorso della F.C. Esperia Viareggio – come precisato con messaggio fax in data 4.3.2009 ha ad oggetto esclusivamente la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive dell'allenatore signor Alfredo Aglietti e nei motivi dì impugnazione, in data 4.3.2009, la società chiede la revoca o, in via subordinata, la diminuzione della sanzione della squalifica dell’allenatore sostenendo che le affermazioni da questi profferite nei confronti del direttore di gara - che non sono contestate nella loro materialità - "non erano certamente dirette a ledere l'onore della persona dell'arbitro, ma ad operare una critica - senz'altro sopra le righe - all'operato del medesimo” e che ”lo stesso aggettivo utilizzato dal signor Aglietti (“vergognoso”) era sicuramente riferito non alla persona dell'arbitro, ma ad un giudizio - magari pesante ma per giunta scevro da epiteti volgari -sull'operato del direttore di gara”. Questa Corte non ritiene di condividere le prospettazioni della ricorrente, specie per il carattere di esempio irreprensibile - sia verso gli atleti che verso i tifosi - che deve contrassegnare la condotta dell'allenatore anche nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio.Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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