F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009 1) RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 09 Giugno2009
1) RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIBONESE/ANDRIA BAT DEL 5.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)
La società Vibonese Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Com. Uff. del 7 ottobre scorso, con il quale si infligge alla società l'ammenda di € 7.500,00 per il carattere razzista dei cori intonati dai suoi sostenitori nell'incontro con l'Andria Bat del 5 ottobre precedente, nonché per l'atteggiamento ostruzionistico dei raccattapalle, allontanati dal campo dall'arbitro. Nel proprio ricorso, la società contesta il tenore del referto arbitrale, sostenendo che le frasi denunciate dal direttore di gara non sono state udite da altri e comunque non avrebbero avuto carattere razzista. Sostiene inoltre che il provvedimento di allontanamento dei raccattapalle sarebbe stato esagerato. Chiede la riduzione dell'ammenda, invocando circostanze attenuanti come la diffusione via altoparlanti di messaggi tesi ad evitare espressioni di contenuto discriminatorio, proponendo un confronto con altro provvedimento dello stesso Giudice Sportivo, richiamando la buona fede dei"piccoli raccattapalle". La Corte osserva che ricostruzioni dei fatti divergenti da quanto appaia negli atti di gara non sono ammesse dal procedimento sportivo, e che perciò le argomentazioni illustrate nel ricorso non possono essere accolte. Rileva che le circostanze attenuanti previste dall'art. 12 comma C C.G.S. non riguardano gli atteggiamenti di contenuto razzista e non possono trovare applicazione nel presente caso. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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