F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009 1) RICORSO DEL C.F. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: PE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009

1) RICORSO DEL C.F. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ VICENZA C.F. CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; L'INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL PRESIDENTE PADOVAN MAURO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA;  L'INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE SCAGLIARI CINCIA PER AVER REDATTO LA DISTINTA UFFICIALE DI GARA INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE PRIMAVERA VICENZA CALCIO FEMMINILE/LAGHI DEL 25.10.08

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.08)

Con reclamo avverso la decisione di cui al comunicato in epigrafe, la C.F. Vicenza Calcio Femminile chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, il quale aveva comminato la sanzione della modificazione del risultato della partita del Campionato Primavera disputata il 25.10.2008 contro ADS Laghi mediante la perdita della gara 0-3 a carico della reclamante, per effetto della constatazione del fatto che le calciatrici Maeva Giacomazzi, Cristina Casalotto, Elena Pizzolotto, Chiara Pasqualotto, Veronica Treu, Elena Parlotto e Giulia Pizzolato risultavano tesserate presso il Settore Giovanile e Scolastico del sodalizio di appartenenza con conseguente posizione irregolare, non essendo quindi munite di titolo per disputare la gara; la sanzione comminata prevedeva altresì un punto di penalizzazione in classifica, l’inibizione fino al 30.1.209 al Presidente Mauro Padovan per responsabilità oggettiva e l’inibizione fino alla stessa data al dirigente Cinzia Scagliari per aver redatto la distinta ufficiale di gara. Il sodalizio reclamate rilevava che le proprie calciatrici erano regolarmente tesserate, invocando, inoltre, il disposto di cui all’art. 34, comma 3, N.O.I.F. ove si prevede l’impiego di atleti che abbiano compiuto il 15° anno di età in altri campionati, purchè autorizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale competente, come nel caso di specie.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, in via preliminare, deve rilevarsi che il Vicenza Calcio non ha fatto pervenire nei termini il reclamo anche alla controparte che, essendo beneficiaria degli effetti del provvedimento impugnato, è parte sostanziale del presente procedimento, come tale, necessaria con la propria presenza formale nel contraddittorio. Detta omissione rende il reclamo privo di efficacia in applicazione dell’art. 33, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in relazione al reclamo come sopra proposto dal F.C. Vicenza Calcio Femminile di Vicenza: - accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Padovan Mauro; - dichiara inammissibile nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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