F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009 2) RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: PERDI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009

2) RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 AL SIG. PETRUNGARO BRUNO;  INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 ALLA SIG.RA DONDOLI TIZIANA, INFLITTE MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE PRIMAVERA ROMA CALCIO FEMMINILE/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 9.11.08

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08)

Con Com. Uff. n. 40 pubblicato il 12.11.2008, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - pronunciandosi all’esito della gara Roma Calcio Femminile/Lazio Calcio Femminile del 9.11.2008 Campionato Primavera Femminile Nazionale, Girone L - constatato che la calciatrice della società G.S. Roma Recchia Francesca aveva preso parte alla gara, pur risultando tesserata con altra società e che si era venuta quindi a trovare in posizione irregolare, ha comminato: - la sanzione sportiva della perdita della gara per la società G.S. Roma con il punteggio di 0-3; - un punto di penalizzazione in classifica; - l’inibizione di gg. 7 al Presidente Petrungaro Bruno, per responsabilità oggettiva; - l’inibizione di gg. 7 al dirigente Dondoli Tiziana per aver redatto la distinta ufficiale di gara. Nell’appello sottoscritto dal Presidente Petrungaro Bruno, la G.S. Roma Calcio Femminile fa presente che la suddetta calciatrice, in un primo tempo e cioè nella Stagione 2007/2008, venne trasferita a titolo temporaneo dalla A.S.D. Nuova Anagni Calcio alla G.S. Roma Calcio Femminile, ma che poi, nella corrente stagione e precisamente dall’1.9.2008, le due società si sono accordate per il trasferimento a titolo definitivo dalla prima alla seconda, come sarebbe dimostrato dal modello di trasferimento inviato, con raccomandata a.r., il successivo giorno 6 alla F.I.G.C. – L.N.D., Divisione Calcio Femminile. Chiede pertanto l’assegnazione della vittoria ottenuta sul campo e la cancellazione delle sanzioni comminate. Rileva, anzitutto, il Collegio che, a norma di C.G.S. (cfr. art. 19) la sanzione dell’inibizione temporanea comminata al dirigente comporta, tra l’altro, il divieto per il medesimo di rappresentare la società di appartenenza e quindi di espletare attività processuale nei confronti della stessa. Sotto questo profilo, dunque, il reclamo interposto dal Presidente Petrungaro è da dichiarare inammissibile. Detto reclamo, invece, è ammissibile e può essere esaminato per quel che concerne la singola posizione del Petrungaro, atteso che l’inibizione di un soggetto indubbiamente consente l’espletamento dell’attività difensiva relativamente alla propria persona. Peraltro, sotto quest’ultimo profilo, rileva il Collegio che il Giudice di prime cure, nel rendere la pronuncia impugnata, ha proceduto autonomamente e d’ufficio - e quindi in assenza di un reclamo di parte sull’incontro in questione - ad esaminare gli atti ed a constatare la posizione, a suo dire, irregolare della calciatrice sopra nominata, in quanto tesserata con altra società. Conseguentemente ha applicato le sanzioni nei confronti sia della Società Roma che dei suoi rappresentanti. Senonchè, siffatto modo di procedere non è consentito al Giudice Sportivo, il quale, ai sensi dell’art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, può sì attivarsi d’ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara, ipotesi questa che non ricorre nel caso in esame. La suddetta considerazione, di per sé assorbente di ogni altra questione, è sufficiente per pervenire alla pronuncia di accoglimento del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in relazione al ricorso come sopra proposto dal G.S. Roma Calcio Femminile di Roma: - accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Petrungaro;- dichiara inammissibile nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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