F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009 4) RICORSO DELL’A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 maggio 2009

4) RICORSO DELL’A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 AL SIG. LO GRASSO ROBERTO;INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 AL SIG. VINCI GIUSEPPE; INFLITTE SEGUITO GARA VENEZIA 1984/FIAMMAMONZA DELL’8.11.08

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08)

Con decisione resa nota sul Com. Uff. n. 40 del 12.11.2008 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, sul presupposto che l’A.S.D. Fiammamonza avesse utilizzato nel corso della gara A.C.F.D. Venezia 1984/Fiammamonza dell’8.11.2008 e valevole per il Campionato di Serie A Femminile, la calciatrice Duo Anna in posizione irregolare perché priva di tesseramento, infliggeva alla società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 ed un punto di penalizzazione in classifica, nonché al dirigente Vinci Giuseppe ed al Presidente Lo Grasso Roberto, quest’ultimo ritenuto oggettivamente responsabile (sic!) dell’irregolarità, la sanzione dell’inibizione per 7 giorni. Siffatta pronuncia è stata impugnata davanti a questa Corte dal sodalizio perseguito, il quale con articolate argomentazioni sorrette da idonea produzione documentale, sostiene che il tesseramento dalla Duo fosse perfettamente valido essendo stata la relativa richiesta inoltrata al competente ufficio in data 5.11.2008 utile per il suo impiego nell’incontro “de quo” e che la calciatrice, benché proveniente da federazione straniera (Danimarca), essendo sempre stata cittadina italiana, residente in Italia ed atleta di interesse Nazionale, non abbisognava del prescritto “transfert internazionale” in base a quanto disposto dall’art. 40, comma 10 in relazione al comma 6, u.p. delle N.O.I.F.. Ha chiesto, di conseguenza, l’annullamento della delibera gravata. Il ricorso è fondato sotto vari profili e va accolto anche se per ragioni diverse da quelle rassegnate dall’appellante, ragioni che si ritengono pregiudiziali in quanto attinenti alla stessa genesi della procedura in esame. Posto infatti che nessuna contestazione risulta essere stata mossa dalla controparte interessata (A.C.F.D. Venezia 1984), l’imput processuale va individuato in un’iniziativa disciplinare autonomamente presa dal primo giudice, peraltro assolutamente priva di adeguate motivazioni. Ora, come già questo collegio ha avuto modo di chiarire (cfr. ricorso A.C.F.D. Venezia 1984) e come si ricava inequivocabilmente dalla normativa che regola la materia (art. 29, commi 3 e 4/a C.G.S.) i procedimenti aventi ad oggetto la regolarità di svolgimento di gare possono instaurarsi d’ufficio solo quando la causa inquinante venga dedotta dai “documenti ufficiali”, idest dai rapporti degli ufficiali di gara, da eventuali supplementi o da qualcuno degli altri atti elencati nell’art. 35, comme 3 e 3/1 C.G.S.. E poiché, nel caso che ne occupa ogni riferimento a “documenti ufficiali” è del tutto inesistente, deve logicamente ritenersi che l’attività processuale posta in essere dal Giudice Sportivo sia carente del doveroso presupposto regolamentare e, quindi, illegittima. Per completezza va aggiunto che in ogni caso, anche qualora la procedura fosse stata instaurata in maniera ortodossa, la fattispecie non avrebbe consentito l’applicazione di alcuna penalizzazione, non ricorrendo l’ipotesi sanzionatoria contemplata dall’art. 17, comma 8 C.G.S.. Altrettanto errato è il titolo di responsabilità attribuito, quale causale dell’inibizione irrogatagli, al presidente della ricorrente, essendo di elementare conoscenza (art. 4 C.G.S.) che la responsabilità oggettiva può gravare soltanto sulle società affiliate e non anche sui tesserati. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Fiammamonza Dilettante di Monza (Milano) annulla le sanzioni inflitte ripristinando il risultato di 1-2 conseguito nella gara indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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