F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DEL SIG. TOMASI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZION

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009

2) RICORSO DEL SIG. TOMASI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE: - (NOTA N. 5714/929PF07-08/SS/EN DEL 19.6.08), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1.1 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 4 N.O.I.F.; - (NOTA N. 5712/930PF07-08/SS/EN DEL 19.6.08), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1.1 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 4 N.O.I.F..

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)

Il signor Gianfranco Tomasi, presidente della società Spal 1907, reclama avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale la quale, nel Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.2008, ha inflitto al ricorrente 3 mesi complessivi di inibizione, per aver consentito a due tecnici della Spal 1907 Danilo Ferrari e Franco Fabbri di svolgere attività tecnica anche per altra società Audax Dribbling. La Commissione Disciplinare Nazionale ha accertato la violazione dell’art. 38, comma 4 nelle N.O.I.F., e ha respinto le argomentazioni della difesa che, per quanto riguarda il ricorrente, erano fondate innanzitutto sull’estraneità della dirigenza societaria ai comportamenti privati dei propri tesserati. Nel proprio ricorso, il presidente Tomasi chiede che la questa Corte tenga conto del “contesto ... assolutamente non agonistico né competitivo” nel quale si sarebbero svolte le prestazioni tecniche degli allenatori in questione; insiste nel sostenere l’estraneità del presidente della società ai fatti, dei quali non sarebbe stato a conoscenza; richiama l’attenzione sullo spirito di collaborazione manifestato dal ricorrente durante la fase istruttoria. Rileva inoltre, sul piano sistematico, che l’applicazione dell’art. 38, comma 4 N.O.I.F. alla fattispecie in questione configurerebbe un’interpretazione eccessivamente formalistica della norma che, rivolta a evitare casi gravi di cambi di squadra nel corso delle stagioni sportive, non avrebbe compreso nel suo raggio d’azione anche il caso in questione, descritto come un rapporto di amicizia fra appassionati. Pure di carattere sistematico è il rilievo che nega l’esistenza, nell’ordinamento sportivo, di un “automatismo sanzionatorio” che applichi a carico del presidente di una società la presunzione di conoscenza e di sostegno ai comportamenti irregolari dei propri tesserati. Configurato il comportamento dei signori Fabbri e Ferrari come un “rapporto affettivo” nei confronti dell’Audax Dribbling e dei suoi tesserati, ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, che il presidente della Spal potesse non esserne informato, cosa che, sempre ad avviso del ricorrente, non sarebbe provata negli atti. Il reclamo allega anche tre precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi che non possano irrogarsi “sanzioni disciplinari di status ... connesse alla mera titolarità di un incarico”. Nella discussione di fronte al collegio giudicante, la Procura Federale ricorda che la ratio della norma violata è proprio quella di impedire attività contemporanea dei tecnici per più di una società, cosa che si è verificata nel caso di specie. Secondo la Procura Federale non è possibile ritenere che il presidente di una società non sia a conoscenza dei fatti verificatisi, e senza dubbio ricorre nella fattispecie almeno una culpa in vigilando a carico del Presidente, cui spettava il compito di sorvegliare il comportamento dei propri tesserati. La difesa del ricorrente, da parte sua, conferma le argomentazioni avanzate nel ricorso. Quanto al riferimento alla culpa in vigilando, il ricorrente rileva che sarebbe difficile individuare il comportamento positivo la cui omissione sarebbe imputata al Tomasi. La C.G.F. osserva che nello stesso ricorso (a pagina 5), come del resto negli atti d’indagine della Procura, appare evidentemente la scarsa attenzione del presidente Tomasi nei riguardi dell’attività giovanile svolta dalla propria società. Proprio l’insistita affermazione di disimpegno da parte del presidente nei confronti del c.d. “vivaio”, come la sua mancata conoscenza personale degli allenatori tesserati e della loro attività, configura quella culpa in vigilando che costituisce il criterio positivo e provato in base al quale la sanzione è stata irrogata nei confronti del ricorrente. Non si tratta, dunque, di attribuire responsabilità sorgenti direttamente dallo status di presidente, ma di annettere alla funzione di presidente una serie di doveri di controllo che, qualora elusi, configurano un comportamento di colposa omissione. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Tomasi Gianfranco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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