F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009 3) RICORSO DEL SIG. ROBERTO SCIRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009

3) RICORSO DEL SIG. ROBERTO SCIRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (NOTA N. 1571/436PF/SP/MA DEL 16.4.08

(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 20.11.08)

Il signor Scirano Roberto propone appello nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale emanata in data 20.11.2008, Com. Uff. n. 36/CDN, con la quale veniva condannato alla inibizione per anni 2 ai sensi dell’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. per avere lo stesso ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della società Foggia Calcio s.r.l. cariche sociali all’interno della Società stessa. Il ricorrente espone che la Commissione Disciplinare Nazionale ha posto alla base del provvedimento la motivazione per la quale “la documentazione versata in atti dalla Procura Federale ….è idonea a far ritenere alla scrivente Commissione che tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche competenze, hanno svolto effettive funzioni nell’ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento. E’ quindi ragionevole ritenere che abbiano comunque contribuito al dissesto societario”. Avverso la decisione, il ricorrente propone i motivi di doglianza seguenti: 1) omesso esame e motivazione in ordine alla eccepita violazione dell’art. 32 C.G.S. (già art. 27 C.G.S.) non avendo la Commissione analizzato e affrontato tale argomento e non dicendo alcunché in ordine alla fondatezza o meno di detta eccezione. Il ricorrente richiama quanto già esposto in primo grado sulla richiesta di improcedibilità del procedimento. Chiede pertanto, in via preliminare, che il procedimento disciplinare avviato venga dichiarato assolutamente improcedibile, nullo od annullabile, comunque inefficace e che ne venga disposta l’archiviazione; 2) errata applicazione dell’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. a seguito della errata interpretazione della documentazione acquisita in atti. Lamenta il ricorrente che, anche alla luce di una precedente pronuncia interpretativa dell’art. 21 comma 3 N.O.I.F., in cui la Corte Federale ebbe ad evidenziare gli elementi di applicabilità dell’art. 21 stesso, in questo procedimento si sarebbe dovuti giungere al proscioglimento del signor Scirano Roberto da ogni addebito contestatogli considerato che dalla documentazione in atti non emergerebbe alcun elemento idoneo a provare l’esistenza di profili di colpa o di comportamenti scorretti nella gestione della società imputabili al deferito. Nel corpo del reclamo il ricorrente ricostruisce la sequenza storica degli eventi dagli incarichi di Consigliere a quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “Foggia Calcio” ivi comprese le limitazioni dei poteri previste nella delibera di nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del 2.7.2007. Rileva altresì il ricorrente che non esiste alcun atto che abbia impegnato la società nei confronti dei terzi, dei tesserati, della Lega Professionisti Serie C, della F.I.G.C., che riporti la firma dell’inibito. Conclude chiedendo: a) in via preliminare che venga dichiarata l’improcedibilità ovvero la nullità e/o l’annullabilità del procedimento con conseguente disposizione dell’archiviazione; b) in via principale che venga prosciolto per non aver la Procura Federale fornito la prova in ordine alla “mala gestio” del ricorrente; c) in via subordinata che venga prosciolto per non avere lo stesso avuto neanche in via meramente potenziale la possibilità di incidere positivamente o negativamente sull’andamento societario; d) in via ulteriormente gradata che venga dichiarata l’assoluta inconferenza, buona fede, correttezza e marginalità della gestione del signor Scirano e conseguentemente di voler comminare la sanzione nella sua misura minima e comunque non superiore ad un anno. La Corte rileva che la Commissione Disciplinare Nazionale non ha affrontato il problema già richiamato dal ricorrente nella memoria difensiva precedente all’ultima udienza della Commissione Disciplinare Nazionale e relativo alla improcedibilità del procedimento de qua. La Procura Federale presente all’udienza dichiara che l’intero procedimento per il deferimento si fondava sulla documentazione pervenuta dal Curatore Fallimentare e che non vi è stato alcun supplemento di indagine poiché la documentazione cui il ricorrente si riferisce nella sua memoria costituisce una semplice richiesta di indirizzi per il completamento della “anagrafica” della F.I.G.C. stessa. La Corte rileva che dai documenti si evince che un primo deferimento avente ad oggetto le stesse materie del presente era già stato dichiarato improcedibile dalla competente Commissione Disciplinare in data 6.7.2005 con Com. Uff. n. 70/C del 7.10.2005. È pertanto di tutta evidenza che l’attività di indagine doveva essere iniziata in data antecedente e nella Stagione Sportiva 2004/2005 cioè in data antecedente al 30.6.2005. La richiesta di integrazione di indagini del 29.3.2007 non poteva essere iniziata in quanto erano già decorsi i termini di prescrizione previsti dall’art 2, commi 1 e 3 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Roberto Scirano dichiarando improcedibile il procedimento e annulla la sentenza di primo grado. Dispone restituirsi la tassa reclamo

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