F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009 5) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMME

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009

5) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE;DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE;DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DI SIMONE LUIGI E SGARRA GANLUCA; SEGUITO GARA ANDRIA BAT/GELA DEL 21.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 23.12.2008)

La A.S. Andria Bat S.r.l., con atto in data 5.1.2009, ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – pubblicata con Com. Uff. n. 70/DIV. del 23.12.2008 – che, in relazione alla gara da essa disputata con la Gela il 21.12.2008, ha irrogato alla predetta società le sanzioni dell’ammenda di € 15.000,00 e dell’obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse, ed ai calciatori Luigi Di Simone e Gianluca Sgarra le squalifiche per 4 gare effettive. La decisione gravata ha accertato una serie di episodi, a partire dal 47’ del 2° tempo della partita (“l’ingresso nel recinto di gioco di circa trenta persone”; indirizzo, dapprima nei confronti di un assistente arbitrale di “frasi offensive e reiteratamente minacciose” e poi dell’intera terna arbitrale; brevissima sospensione della gara, poi ripresa “regolarmente”; al termine nuovo “ingresso nel recinto di gioco di una decina di persone, alcune ... successivamente identificate quali dirigenti della società”, che “rivolgevano verso la terna arbitrale ulteriori frasi minacciose”; rissa “sul terreno di gioco ... fra i calciatori delle due squadre ed i relativi dirigenti”, con “protagonisti principali” quelli della società Andria Bat; blocco – ad opera di addetti al servizio d’ordine - di “un assistente arbitrale” che tentava “di raggiungere un calciatore dell’Andria Bat per ... identificarlo ..., con ciò impedendo” tale individuazione”; “i calciatori n. 5 Sgarra Gianluca ed il n. 3 Di Simone Luigi della società Andria Bat” aggredivano violentemente calciatori avversari, tanto che il calciatore del Gela Alessandro Nigro subiva danni fisici, il cui accertamento è stato rimesso alla Procura Federale; quando “l’arbitro lasciava l’impianto sportivo veniva reiteratamente ingiuriato da alcune persone che abusivamente si trovavano nello spazio adiacente gli spogliatoi”; “la presenza di numerosi sostenitori che stazionavano fuori dello stadio, costringeva la comitiva ospite a lasciare l’impianto sportivo alle ore 19,45”). La società ricorrente ha chiesto, con il richiamato atto di gravame, di: “annullare, ovvero ridurre la sanzione, previo eventuale ulteriore accertamento dell'evoluzione dei fatti ascritti, accertamento doveroso, se non altro per la natura gravosa delle sanzioni irrogate. Ancora, tenuto conto della natura degli episodi, dell'assenza di diffida e della carente qualificazione della fattispecie, ... annullare, ovvero in subordine ridurre, la sanzione comminata o questa mutare nella chiusura del settore di riferimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) C.G.S.. Viene lasciata alla discrezionalità del Giudicante l'opportunità di riduzione della sanzione pecuniaria comminata, sempre in relazione al reale accadimento dei fatti occorsi ed alla caratura della società, esente da ogni diffida”. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 16.1.2009, udita la relazione del componente all’uopo delegato, nonché l’avv. Luciano Ruggiero Malagnini – difensore della Andria Bat -, che ha insistito nelle richieste formulate in ricorso ed, in estremo subordine, per l’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo dell’obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse, si è riservata di decidere. I fatti oggetto del presente gravame sono certi, perché la stessa società appellante - pur avendo riconosciuto che “l’accadimento oggetto del provvedimento disciplinare appare indecoroso e indegno di un sano senso agonistico, che dovrebbe animare la disciplina sportiva in genere” e di essere “consapevole, dunque, di una responsabilità nello sviluppo di tali episodi”– ha dichiarato di “dissentire in merito alla eccessiva gravosità delle sanzioni disciplinari comminate per l'inadeguatezza del provvedimento inflitto alla società”. A tal fine questa si duole che, “riguardo la sanzione comminata, ... da un lato la mancata contestazione dell'articolo di riferimento del C.G.S., e dall'altro l'assoluta inesistenza di un nesso di causalità tra gli episodi occorsi e l'esigenza di prevenire incidenti sul campo da gioco, unica ratio che giustificherebbe l'adozione del provvedimento di disputa delle gare a porte chiuse”. L’assunto è irrilevante, giacché i fatti elencati nel provvedimento impugnato, risultanti dall’allegato al rapporto arbitrale, dai rapporti dei due assistenti arbitri, del Commissario di campo, nonché del Collaboratore della Procura Federale – oltre che dagli interrogatori resi a quest’ultimo dai sigg.ri Luigi De Simone, Giovanni Attimonelli ed Angelo Tucci – non lasciano ombra di dubbio circa la loro sussistenza, gravità e rilevanza. L’art. 14, commi 1 e 2 , C.G.S. sancisce che “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ... ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1, C.G.S.”. Tali sanzioni – come risulta dalla norma ora citata – sono costituite da “d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni”. Come sottolineato dalla stessa società ricorrente, il Giudice Sportivo - irrogando la duplice sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 e dell’obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse - ha evidentemente ritenuto di fare applicazione del disposto dell’art. 14, commi 1 e 2, C.G.S.. A fronte della molteplicità dei fatti avvenuti al termine della gara A.S. Andria Bat/Gela, nonché delle precise ammissioni degli stessi contenuti nel ricorso in esame, dunque, appare non fondata la denunzia di una presunta “violazione del diritto di poter apprestare una valida e circostanziata difesa”. Né ha pregio il rilievo che “le relazioni dell'arbitro e del suo assistente non sono concordanti con quelle del collaboratore della Procura Federale e del Commissario di campo, nel senso che i primi due riferiscono dell'apertura della porta al 47' del secondo tempo (episodio realmente accaduto per quanto infra si dirà), ed il terzo e il quarto riferiscono dell'apertura della stessa porta alla fine della partita (sul punto si rimanda a quanto refertato, in atti del processo)”. Le differenze indicate, infatti, sono lievi e, comunque, derivano dal fatto che gli estensori dei rapporti possono avere acquisito piena cognizione degli accadimenti in momenti diversi, a distanza di un breve lasso temporale, perché intenti ad osservare altri fatti. Ciò che conta è che – come riferisce la stessa società ricorrente - non si contesta che “la porta è stata aperta dopo la realizzazione della rete da parte della società ospite su preciso ordine della Polizia, per consentire ai dirigenti e al Presidente del Gela di. guadagnare in anticipo gli spogliatoi”. Proprio tale circostanza, invocata dall’A.S. Andria Bat S.r.l. ad esimente dell’ingresso in campo di propri sostenitori, dimostra che il Funzionario dirigente l’ordine pubblico si è reso conto del “pericolo” che incombeva per la loro “incolumità” sui dirigenti della squadra ospitata. Tutto il complesso degli altri accadimenti accertati - in particolare, “l’ingresso nel recinto di gioco di circa trenta persone” prima della fine della gara e di una decina di persone successivamente, la rissa “sul terreno di gioco ... fra i calciatori delle due squadre ed i relativi dirigenti”, con “protagonisti principali” quelli della società Andria Bat, il blocco – ad opera di addetti al servizio d’ordine - di “un assistente arbitrale” che tentava “di raggiungere un calciatore dell’Andria Bat per ... identificarlo ..., con ciò impedendo” tale individuazione”, “la presenza di numerosi sostenitori che stazionavano fuori dello stadio, costringeva la comitiva ospite a lasciare l’impianto sportivo alle ore 19,45”, oltre, ancora l’aggressione ai danni del calciatore Nigro del Gela – costituisce indubbiamente un insieme di quei “fatti violenti”, particolarmente gravi, perché hanno posto a rischio l’incolumità fisica di alcune persone, “commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”, correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo in misura adeguata all’entità ed alla pluralità delle vicende in esame. Privo di pregio – poi – è l’assunto che “alcuni sostenitori della società ricorrente iniziarono ad inveire contro il Presidente del Gela per aver esultato oltre misura (e non solo) in occasione del gol della propria squadra” e che, di conseguenza, “l'apertura [del varco] è stata resa inevitabile per il preciso ordine dell'Autorità, la cui inosservanza avrebbe potuto addirittura comportare, per chi non vi avesse ottemperato, l'esposizione a personale responsabilità penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.”. Infatti, è la stessa ricorrente ad ammettere che, sugli spalti, si era creato un clima di “pericolo per l’incolumità pubblica”, allorquando “gli animi si sono, per così dire, “riscaldati” anche per il comportamento provocatorio del Presidente della squadra ospite”, tanto da rendere necessaria l'apertura del varco ..., al fine di evitarne il pericoloso contatto con i sostenitori locali”. In altre parole i vari episodi accertati negli atti del presente procedimento non vanno considerati isolatamente, ma devono essere valutati come un unicum, in un contesto generale, di particolare gravità, onde appare irrilevante il riferimento ad altre pronunzie rese da questa Corte e da altri organi di Giustizia, perché relative a vicende non comparabili con quella in esame. Tutte le censure della società ricorrente, quindi, sono infondate, atteso pure che l’entità delle sanzioni irrogate non appare eccessiva, alla luce dei comportamenti della propria tifoseria in occasione della partita disputata con la Gela. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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