F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DEL C.L.T. CIRCOLO LAVORATORI TERNI AVVERSO DECISIONI MERITO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 27 maggio 2009

2) RICORSO DEL C.L.T. CIRCOLO LAVORATORI TERNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPARENSE CALCIO A CINQUE/CIRCOLO LAVORATORI TERNI DEL 10.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 351 del 21.1.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con decisione del 21.1.2009, Com. Uff. n. 351, infliggeva alla società C.L.T. Circolo Lavoratori Terni la sanzione, con il punteggio di 0- 6, della perdita della gara Luparense Calcio a Cinque/ C.L.T. Circolo Lavoratori Terni disputata il 10.1.2009, ai sensi dell’art. 12, comma 5 , per non aver schierato in detto incontro almeno tre calciatori nati successivamente al 31.12.1986, di cui alle disposizioni del Com. Uff. n. 1 della Stagione Sportiva 2008\2009. Con il reclamo in esame la società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento del Giudice Sportivo per il fatto che solo per cause di forza maggiore e del tutto eccezionali e contingenti (malattie dei calciatori ed incidenti etc.) non era stato possibile schierare i tre calciatori nati dopo il 31.12.1986. Il reclamo va respinto poiché le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente non sono esonerative dell’obbligo di schierare i tre calciatori nati dopo il 31.12.1986, obbligo che ha natura inderogabile. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal C.L.T. Circolo Lavoratori Terni di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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