F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009 6) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009

6) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MINI ITALO GIOVANNI SEGUITO GARA LUMEZZANE/PORTOGRUARO S. DELL’8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società A.C. Lumezzane S.p.A., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di calcio Lega Italiana Calcio Professionistico 1° Div. Girone A dell’8.2.2009, Lumezzane/Portogruaro, veniva inflitta al massaggiatore signor Mini Italo Giovanni la sanzione di 3 giornate di squalifica. La sanzione veniva irrogata “per comportamento scorretto nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria e per comportamento irriguardoso nei confronti di un assistente arbitrale durante la gara (espulso)”. La società appellante eccepiva l’incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi d’impugnazione, “eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Mini Italo Giovanni – configurabilità della condotta ascritta allo stesso come meramente plateale nei confronti della panchina avversaria ma con assenza di qualunque connotazione maleducata o scorretta nelle espressioni pronunciate dal tesserato – il tutto alla presenza dell’addetto della Procura Federale. La società appellante richiedeva pertanto la riduzione della sanzione. Il collegio, in considerazione dei motivi di ricorso, dei precedenti della Corte Federale di Giustizia, ritiene equa la decisione del Giudice Sportivo e conferma la sanzione comminata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it