F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009 10) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009

10) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE INFLITTA AL SIG. BONETTI DARIO SEGUITO GARA GALLIPOLI/JUVE STABIA DELL’8.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009 ha inflitto al signor Bonetti Dario la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro durante la gara Gallipoli/Juve Stabia dell’8.2.2009. Avverso tale provvedimento il signor Bonetti Dario ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.2.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 17.2.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto della S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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