F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009 11) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIM

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 maggio 2009

11) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VILLAGATTI MARCO SEGUITO GARA LECCO/CESENA DEL 15.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Marco Villagatti, tesserato in favore della società Calcio Lecco1912, la squalifica per 2 giornate di gare effettive in relazione alla gara Lecco/Cesena disputata il 15.2.2009, perché al termine dell’incontro, rientrando negli spogliatoi rivolgeva ad un assistente arbitrale ripetute frasi ingiuriose. Contro tale decisione la società Lecco Calcio ha proposto reclamo con procedura d’urgenza, sostenendo che le frasi incriminate ”siete vergognosi, avete rovinato una partita!noi lavoriamo durante la settimana e voi venite per danneggiarci!”, pronunciate dal calciatore al termine della gara, in un momento di sconforto per l’esito finale dell’incontro, non potevano definirsi irriguardose, in quanto espressione di una semplice protesta, scevra da qualsiasi contenuto offensivo o minaccioso. La Corte di Giustizia Federale osserva che l’ordinamento sportivo impone ai soggetti dell’ordinamento federale di mantenere nei confronti di altre persone e di organismi operanti nell’ambito federale un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 comma 1 C.G.S., principio che costituisce il cardine della disciplina sportiva. Nella fattispecie le espressioni rivolte dal calciatore all’assistente di gara trascendono la semplice critica o protesta verso il suo operato, ma assumono un preciso significato irrispettoso e denigratorio, che indica una condotta, a dir poco irriguardosa, secondo la ipotesi di cui all’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. La previsione di una sanzione solo al minimo di 2 giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione Il ricorso pertanto va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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