F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 26 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 27 maggio 2009 3) RICORSO DELL’ALZANO CENE 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 26 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 27 maggio 2009
3) RICORSO DELL’ALZANO CENE 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CROTTI ROBERTO SEGUITO GARA FANFULLA 1874/ALZANO CENE DELL’8.2.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 9.2.2009)
Il signor Crotti Roberto, allenatore della società Alzanocene, veniva squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, per 3 gare effettive, per “aver protestato e rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara (delibera pubblicata con Com. Uff. n. 100 del 9.2.2009 ). Avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorreva la società reclamante che chiedeva la revoca o la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore. Assumeva, attraverso i motivi di gravame, che il signor Crotti, in occasione di una punizione assegnata alla squadra ospitante, per evitare polemiche, gesticolando platealmente, invitava, con toni accesi, un proprio calciatore a non protestare, ma escludeva che tale comportamento era, in forma di protesta ed offensiva, rivolto al direttore di gara. Tanto premesso, la Corte osserva che gli episodi contestati al Crotti, da cui scaturiva il provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo, risultano, al contrario, provati incontrovertibilmente dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell’art. 35, 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio tesserato. Per quanto riguarda la squalifica inflitta al signor Crotti Roberto si evidenzia che la stessa è stata applicata a seguito delle proteste e del comportamento offensivo tenuto, dallo stesso, nei confronti dell’arbitro. Pertanto, la sanzione della squalifica per 3 gare, risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Alzano Cene 1909 S.r.l. di Cene (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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