F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009 3) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 27 maggio 2009
3) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL SIG. GHERARDINI MAURIZIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALI GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI SIENA/ESPERIA VIAREGGIO DEL 1.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 29 del 3.3.2009)
Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 3.3.2009 ha inflitto al signor Gherardini Maurizio la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti del Direttore di gara, invitando altresì i propri calciatori a tenere un atteggiamento provocatorio nei suoi confronti, al termine della gara Siena/Esperia Viareggio dell’1.3.2009. Avverso tale provvedimento il signor Gherardini Maurizio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.3.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 5.3.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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