F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 27 maggio 2009 1) RICORSO DELL’ORVIETANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 19 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 27 maggio 2009

1) RICORSO DELL’ORVIETANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIANI ANDREA SEGUITO GARA ARMANDO PICCHI/ORVIETANA DELL’1.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

La società Orvietana Calcio S.r.l. ha proposto, in data 11.3.2009, reclamo in appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata con il Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009. In tale reclamo si adduceva che, in occasione della gara del Campionato di Serie D Armando Picchi - Orvietana, disputatasi in data 1.3.2009, e terminata con il risultato di 2 a 0 a favore della Armando Picchi, il calciatore Ciani Andrea veniva espulso dal Direttore di gara, signor Marco Bellotti, per comportamento antisportivo nei confronti di un avversario e successive frasi irriguardose ed ingiuriose rivolte nei confronti del Direttore di gara. In considerazione di tale espulsione, il Giudice Sportivo comminava, a carico del calciatore Andrea Ciani, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive. La società Orvietana Calcio S.r.l. ha sporto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale avverso tale decisione, asserendo in fatto che il calciatore Andrea Ciani non abbia mai pronunciato frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di gara, ed affermando in diritto che la sanzione edittale minima applicabile per le ipotesi di condotta gravemente antisportiva e di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara comporta la squalifica del calciatore per 2 giornate di campionato. In considerazione di quanto sopra, nel reclamo in oggetto la società Orvietana Calcio S.r.l. ha chiesto a questa Corte di Giustizia Federale la riduzione delle giornate di squalifica comminate al signor Andrea Ciani. Codesta Corte di Giustizia Federale, tenuto conto della condotta antisportiva tenuta nei confronti dell'avversario, valutato l'unico contesto nel quale sono state proferite le espressioni ingiuriose ed irriguardose nei confronti del Direttore di gara ed in considerazione del fatto che l'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. dispone come sanzione minima la squalifica per 2 giornate nel caso di condotta antisportiva nonché in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Orvietana Calcio S.r.l. di Orvieto (Terni), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ciani Andrea per 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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