F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 26 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 27 maggio 2009 1) RICORSO DELL’ U.S.D. CASTELSARDO AVVERSO LE SANZIONI : INIBIZIONE A

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 26 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 27 maggio 2009

1) RICORSO DELL’ U.S.D. CASTELSARDO AVVERSO LE SANZIONI : INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 19 C.G.S. PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. SATTA PIERGIACOMO; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. CHIERICO GIAMPAOLO, INFLITTE SEGUITO GARA CASTELSARDO/ASTREA DELL’11.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 dell’8.3.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, premesso che con decisioni dell’11.3.2009 pubblicate e motivate con Com. Uff. n.121, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha emesso le seguenti sanzioni: 1) squalifica per 4 gare effettive all’allenatore signor Chierico Giampaolo; 2) inibizione (che per mero errore materiale è stata indicata come squalifica) sino al 7.4.2009 al dirigente accompagnatore signor Satta Piergiacomo. Avverso tali provvedimenti, con atto del 14.3.2009, la U.S.D. Castelsardo ha proposto reclamo chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo o in subordine la riduzione delle stesse, e la revoca dell’inibizione comminata al signor Satta Piergiacomo. La società reclamante motivava tali richieste assumendo, in primo luogo, che il proprio allenatore non aveva tenuto alcun comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del Direttore di gara. Con il secondo motivo si evidenziava che l’arbitro aveva erroneamente espulso il dirigente signor Satta Piergiacomo quando, al contrario, il comportamento ingiurioso e minaccioso, all’indirizzo dell’Ufficiale di gara, sarebbe stato posto in essere, sempre a parere della reclamante, dal signor Malocu Salvatore, dirigente addetto all’Arbitro. Tanto premesso, osserva: - preliminarmente la Corte ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla U.S.D. Castelsardo in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara. Nel merito la C.G.F., quanto alla posizione dell’allenatore signor Chierico, ritiene la doglianza infondata. Difatti, la circostanza che il Direttore di gara abbia dichiarato di essere stato ingiuriato e gravemente offeso da parte del Chierico, costituisce una rappresentazione dei fatti assolutamente credibile, e la mera deduzione che altri sarebbero stati gli autori di tali fatti è inidonea a scalfire la fede probatoria privilegiata di cui gode l’atto ufficiale di gara ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Anche gli episodi contestati al dirigente accompagnatore signor Satta, resosi colpevole di aver rivolto all’Arbitro gravissime espressioni ingiuriose e minacciose, con l’aggravante di incitare il pubblico a contestare l’operato dell’Ufficiale di gara, risultano incontrovertibilmente provati dal referto arbitrale. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al signor Satta. Sul punto giova, peraltro, sottolineare la peculiarità della figura del dirigente, differenziandola da quella del calciatore. Quest’ultimo vive l’evento agonistico in prima persona sul campo, un dirigente non può farsi trascinare dall’emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici. La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Castelsardo di Castelsardo (Sassari) in due distinti appelli, li respinge. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata, e addebitarsi quella non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it