F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 maggio 2009 1)RICORSO S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 maggio 2009
1)RICORSO S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ATHLETIC CLUB GENOVA/S.C. MOLASSANA BOERO DEL 28.2.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)
2) RICORSO A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ATHLETIC CLUB GENOVA/S.C. MOLASSANA BOERO DEL 28.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)
3) RICORSO SIG. CONTINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.7.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ATHLETIC CLUB GENOVA/S.C. MOLASSANA BOERO DEL 28.2.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)
Al 14° del II° tempo dell’incontro del Campionato Primavera Femminile Athletic/Molassana, in corso il 28.2.2009, a seguito di un duro scontro di gioco, scoppiava in campo una rissa che vedeva coinvolti, con maggior o minor grado di partecipazione, calciatrici, tecnici e dirigenti di entrambe le squadre, di guisa che l’arbitro, dopo aver, per circa un quarto d’ora, vanamente tentato di placare gli animi, al 25° decideva di sospendere la gara. Per tali accadimenti, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile infliggeva a ciascuna delle due società la punizione sportiva della perdita della gara, un punto di penalizzazione e l’ammenda di € 3.000,00, inibiva fino al 4.8.2009 i dirigenti Carrano Andrea dell’Athletic e Biringhelli Giovanna del Molassana, nonché fino al 4.3.2010 la calciatrice Gadaleta Denise del Molassana, rispettivamente per 5 e 4 giornate le calciatrici Giacobone Arianna e Cocchella Chiara sempre del Molassana ed infine per 3 giornate la calciatrice Mele Erica dell’Athletic (Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009). Contro la suindicata decisione hanno proposto appello, con separati reclami, a questa Corte, sia le due società punite, sia il tecnico dell’Athletic, Contini Luca, reclami che, vertendo sul medesimo episodio ed essendo quindi oggettivamente connessi, vanno preliminarmente riuniti per essere esaminati congiuntamente. La S.C. Molassana Boero, riconoscendo in maniera del tutto sportiva e corretta la corresponsabilità dei propri tesserati in ordine ai disordini che ebbero a determinare la sospensione della gara, si duole unicamente dell’eccessiva onerosità della sanzione pecuniaria comminatale, a suo dire sproporzionata rispetto alla gravità dell’occorso. Di contro, invece, la società Athletic contesta tutte le valutazioni del primo giudice, attribuendo ad un’atleta della società ospitata, cal calciatrice Gadaleta, la causa scatenante della rissa e conseguentemente della drastica ed inevitabile decisione presa dal direttore di gara; chiede, quindi, l’annullamento della punizione sportiva e della penalizzazione irrogata a suo carico, la revoca o almeno una congrua riduzione della sanzione economica ed infine ancora una riduzione delle sanzioni per il suo dirigente Carrano e per la sua calciatrice Mele. Dal canto suo, il Contini, presentatosi in dibattimento, ha cercato di giustificare e minimizzare il suo intervento nei confronti dei corrissanti al fine di ottenere una modifica integrale o parziale del provvedimento disciplinare adottato in prima istanza contro di lui. Ad avviso di questo Corte, di tutte le critiche rassegnate dalle parti ricorrenti meritano attenzione soltanto quelle concernenti l’entità delle sanzioni pecuniarie che hanno colpito le società e della squalifica comminata al Contini. Ed invero l’ammenda di € 3.000,00 in discussione appare decisamente eccessiva e poco equilibrata sia rispetto all’entità e gravità dell’accaduto sia rispetto alla disponibilità economica di due piccoli sodalizi dilettantistici. Da un lato, infatti, la rissa che determinò la sospensione della partita, si protrasse per un lasso di tempo abbastanza contenuto e provocò apprezzabili danni all’integrità fisica dei contendenti e dall’altro non può dimenticarsi che il tutto si svolse nell’ambito di un Campionato Femminile “Primavera” alla cui valenza sportiva deve essere rapportato il grado di afflittività della sanzione. Orbene, tenuto anche conto del fatto che le due incolpate risultano già essere state colpite dalla punizione sportiva e dalla penalizzazione, si ritiene più equo e ragionevole contenere l’ammenda a loro carico nella misura, per ciascuna, di € 500,00. Per quanto poi concerne la posizione dell’allenatore Contini, risulta dagli atti ufficiali che il suo intervento nella colluttazione collettiva si limitò ad uno scambio di “atti violenti” con il suo omologo della squadra avversaria sicchè la sua partecipazione unidirezionale e marginale può essere congruamente perseguita con una squalifica meno gravosa, da scontare fino al termine del 31.5.2009. Restano da ultimo, da esaminare le argomentazioni addotte dalla società Athletic per negare la propria responsabilità in ordine ai fatti che portarono alla fine anticipata dell’incontro, argomentazioni del tutto speciose ed inaccettabili. Una rissa, invero, comporta il coinvolgimento di più soggetti appartenenti ad opposti schieramenti, ciascuno dei quali svolge contemporaneamente il ruolo di aggressore e aggredito, assumendosene le conseguenze. Isolare, in un tale contesto la condotta di uno solo dei compartecipi per convogliare su di esso tutte le responsabilità, è, all’evidenza, tesi difensiva singolare che azzera illogicamente l’apporto attivo nella vicenda di tutti gli altri protagonisti. Sul punto, quindi, la valutazione in prima istanza si rivela assolutamente corretta e deve essere confermata Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi 1), 2) e 3), rispettivamente: - accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Molassana Boero A.S.D. di Genova e riduce a € 500,00 l’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Athletic Club Genova di Genova e riduce a € 500,00 l’ammenda inflitta alla reclamante, conferma nel resto la decisione impugnata; - accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Contini Luca e riduce al 31.5.2009 la sanzione della squalifica inflittagli.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 maggio 2009 1)RICORSO S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI"