F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009 3) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009

3) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2009 AL SIG. D’AMICO FRANCESCO; INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2009 AL SIG. FARIELLO ANTONIO;SQUALIFICA PER 4 FARE EFFETTIVE AL SIG. AURINO MARIO;SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARRUCCO VINCENZO, INFLITTE SEGUITO GARA CAVESE/SORRENTO DEL 22.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 24.3.2009)

Con preannuncio di reclamo del 24.3.2009 la S.S. Cavese 1919 S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 122/DIV del 24.3.2009. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa in data 26.3.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, queste ultime escludibili nel caso di specie). Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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