F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009 5) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009

5) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE AMODEO GIOVANNI SEGUITO GARA PRATO/SAN MARINO DEL 29.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P. – Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009)

Con preannuncio di reclamo del 31.3.2009 la San Marino Calcio impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P. – Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa in data 6.4.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, queste ultime escludibili nel caso di specie). Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio di Repubblica di San Marino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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