F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009 7) RICORSO DEL CALCIATORE GIOVINHO FRANCISCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009

7) RICORSO DEL CALCIATORE GIOVINHO FRANCISCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TARANTO DEL 29.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P.– Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Francisco Govinho, tesserato della società Taranto Sport S.r.l., la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in relazione alla gara Crotone/Taranto disputata il 29.3.2009 per condotta violenta nei confronti di un avversario, che colpiva con una manata al torace, senza provocare conseguenze lesive. Contro tale decisione il calciatore ha proposto reclamo,con procedura ordinaria, sostenendo che l’atto sanzionato non era connotato da un intento lesivo,in quanto si era trattato di un semplice contrasto di gioco, ancorché non regolamentare. Ha chiesto pertanto la riduzione della squalifica a una sola giornata di gara. Il ricorso non merita accoglimento Osserva la Corte di Giustizia Federale che il Govinho prospetta a sua difesa, senza alcun supporto probatorio, neppure logico, una dinamica dell’evento opposta a quella dell’arbitro, che nel suo referto ha descritto in maniera inequivocabile uno scambio di manate di natura violenta con il giocatore avversario, anche se prive di effetto lesivo. In tale contesto il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento del tesserato e non può essere disatteso sulla base del semplice assunto difensivo dell’incolpato. Ne consegue che sia pur considerando la condotta del calciatore gravemente antisportiva, la previsione solo al minimo dell’art. 19 C.G.S. di due giornate di squalifica, esclude in radice un diversa modulazione della sanzione. Il ricorso pertanto va rigettato e per l’effetto la tassa reclamo incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovino Francisco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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