F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009 8) RICORSO DEL CALCIATORE GALARDO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009
8) RICORSO DEL CALCIATORE GALARDO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TARANTO DEL 29.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Antonio Galardo, tesserato della società Crotone F.C., la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, in relazione alla gara Crotone/Taranto, disputata il 29.3.2009, per condotta violenta nei confronti di un avversario che colpiva con una manata al volto, senza provocare conseguenze alla sua integrità fisica. Contro tale decisione il calciatore ha proposto reclamo, sostenendo che l’intervento sanzionato era avvenuto nello svolgimento del gioco, senza alcun intento lesivo, ma soltanto ostruzionistico, anche se non regolamentare. Ha chiesto pertanto la riduzione della squalifica a una sola giornata di gara. Al reclamo ha allegato foto e video dell’azione di gioco. Osserva preliminarmente la Corte di Giustizia Federale che la richiesta del reclamante di utilizzare come mezzo di prova i filmati allegati al ricorso non può trovare ingresso, in quanto la fattispecie oggetto del procedimento non rientra nei casi tassativamente previsti dall’art. 35 C.G.S. ai fini della utilizzazione di riprese televisive o altri filmati. Nel merito il ricorso non può essere accolto dal momento che il Galardo prospetta a sua difesa, senza alcun supporto probatorio, neanche di natura logica, una dinamica dell’evento opposta a quella certificata dall’arbitro, il cui rapporto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati, che descrive in maniera inequivocabile la condotta violenta del calciatore che ha colpito l’avversario con una manata,anche se priva di effetti lesivi. Ne consegue che sia pur considerando la condotta del Galardo gravemente antisportiva, la previsione solo al minimo dell’art. 19 C.G.S. di due giornate di squalifica, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galardo Antonio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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