F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIB
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 maggio 2009
2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4035/1467PF07- 08/GR/MG DEL 26.1.2009) DEI SIGNORI: - ROBERTO DEL CONTE (NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOC. SC DOMUS BRESSO), - BIAGIO LUCA GRASTA (CALCIATORE TESSERATO PER LA SOC. SC DOMUS BRESSO), - MICHELE GRASTA (NELLA SUA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOC. SC DOMUS BRESSO) - E DELLA SOCIETA’ SC DOMUS PRESSO DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS AI SUDDETTI DEFERITI, E PER LA SOCIETÀ SC DOMUS BRESSO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 05.03.2009)
Con atto del 26.1.2009 il Procuratore Federale, esaurite le indagini effettuate a seguito della segnalazione del 6.4.2008 della società Aymavilles relativamente alla posizione irregolare di calciatori della S.C. Domus Bresso, nella gara disputata tra le due società l’8 marzo precedente, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale Roberto Del Conte nella qualità di Presidente della S.C. Domus Bresso per la violazione di cui art.1, comma 1, C.G.S. in relazione al mancato rispetto del provvedimento di squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitto dal Giudice Sportivo al calciatore Biagio Luca Grasta in effetti impiegato nel corso della gara prima indicata. Con riferimento al medesimo addebito venivano deferiti lo stesso calciatore Biagio Luca Grasta e il dirigente accompagnatore della S.C. Domus Bresso nell’incontro in questione Michele Grasta. Veniva, infine, deferita anche la S.C. Domus Bresso a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, in relazione alla violazione contestata agli altri soggetti. Con pronuncia del 5.3.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che “il Giudice Sportivo veniva investito della questione, a seguito di un reclamo proposto dalla società Bergamo Calcio A 5… riteneva i deferiti responsabili delle violazioni mosse con il presente deferimento, ed irrogava la sanzione a carico della S.C. Domus Bresso della perdita della gara con il punteggio di 0-6, confermando la squalifica del calciatore Biagio Luca Grasta per una giornata di gara, in quanto non risultava essere mai stata scontata”, dichiarava improcedibile il deferimento, prosciogliendo tutti i deferiti dagli addebiti. Contro tale pronuncia ha proposto reclamo a questa Corte in data 13.3.2009 la Procura Federale, lamentando l’erronea valutazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione del principio “ne bis in idem”, sotto il profilo che il deferimento in questione atteneva all’accertamento di una violazione verificatasi in gara diversa da quella in relazione alla quale si era avuto l’altro intervento del Giudice Sportivo il quale, peraltro, non avrebbe nemmeno potuto pronunciarsi sulla gara in esame non essendo stato proposto alcun reclamo in ordine ad essa. La reclamante osservava, inoltre, che il procedimento di cui si tratta differisce oggettivamente e soggettivamente da quello invocato dal Primo Giudice come preclusivo dell’esame dell’odierno deferimento. All’udienza di discussione del 9.4.2009, la cui data era stata comunicata a tutte le parti, partecipava la sola Procura Federale che insisteva per l’accoglimento dell’impugnazione. Ciò premesso, la Corte osserva che il reclamo è fondato in quanto non ricorreva la causa di improcedibilità posta a fondamento della decisione impugnata: ciò rende necessaria la rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale. Ed invero, non ricorrono nel caso di specie le condizioni la cui sussistenza soltanto avrebbe potuto dar luogo alla preclusione dell’esame del deferimento. E’ agevole rilevare che il deferimento di cui qui si discute aveva ad oggetto un addebito relativo ad una condotta sportiva realizzata in un contesto diverso da quello sul quale si era fondata una diversa pronuncia di condanna del Giudice Sportivo, si trattava, infatti, di gare diverse e di condotte non necessariamente riferibili ai medesimi soggetti (non è, infatti, rinvenibile nella decisione impugnata alcuna specifica indicazione del ruolo del dirigente accompagnatore nelle due fattispecie). Del resto, non v’è alcun elemento, diretto o indiretto, che consenta di affermare che il giudicato invocato come preclusivo dal primo giudice coprisse, in quanto dedotta o anche semplicemente deducibile, la diversa condotta contestata agli incolpati nel presente procedimento. Alla stessa stregua, è da rilevare che il Giudice Sportivo non avrebbe potuto d’ufficio pronunciarsi sulla validità di una gara in assenza di una espressa sollecitazione che solo la società controinteressata avrebbe potuto legittimamente sollevare. Il concorso di queste ragioni, corroborate dall’assoluto vuoto motivazionale sul nesso tra le due differenti gare, non può che condurre la Corte a ritenere insussistenti presupposti e condizioni per una pronuncia di improcedibilità. Non è d’ostacolo alla conclusione raggiunta in questa sede la circostanza, che ben potrà essere adeguatamente utilizzata dal giudice di rinvio, che la vicenda di cui oggi ci si occupa, pur scandita nel tempo, abbia una comune genesi, determinata dall’addebito di elusione del provvedimento disciplinare originario da parte degli incolpati. La circostanza stessa appare astrattamente idonea a radicare il giudizio di sussistenza di un contesto anti-regolamentare unico, cui, in sede di eventuale accertamento di responsabilità e di conseguente irrogazione della pena, il primo giudice avrebbe la possibilità di riferirsi ai fini dell’applicazione della sanzione più congrua ed equa, con l’effetto di prevenire un’altrettanto astrattamente troppo onerosa pena. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito.
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