F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. AZZURRA PAGANESE F.B.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMEN

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009

2) RICORSO DELL’A.S.D. AZZURRA PAGANESE F.B.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE;SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE; SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AI CALCIATORI BOVINO COSIMO E EMANUELE FRANCESCO INFLITTE SEGUITO GARA AZZURRA PAGANESE FBC/TEAM MATERA C5 DEL 21.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 536 del 25.3.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con provvedimento (Com. Uff. n. 536) del 25.3.2009, a seguito della gara Azzurra Paganese/Matera C5 del 21.3.2009, infliggeva le sanzioni seguenti: - squalifica del campo per 2 giornate;

- squalifica per 1 giornata di due calciatori; - ammenda di € 1.000,00. In data 26.3.2009 l’A.S.D. Azzurra Paganese preannunciava reclamo a questa corte avverso tale provvedimento, ma non inviava successivamente i motivi del reclamo. Poiché la ricorrente non ha inviato i motivi del reclamo (che, si ricorda, vanno inviati entro sette giorni dalla data del preannuncio), non resta al collegio che dichiarare l’inammissibilità del gravame per violazione di quanto disposto dall’art. 37 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Azzurra Paganese F.B.C. di Pagani (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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