F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. POZZUOLO DEL F

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 16 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 27 maggio 2009

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POZZUOLO/PRO FAGAGNA DEL 24.1.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2009)

La società Pozzuolo del Friuli ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 48 del 29.1.2009) con cui era stata irrogata alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara (Pozzuolo del Friuli/Pro Fagagna del 24.1.2009), un punto di penalizzazione ed un ammenda, per la considerazione di essere stata rinunciataria alla gara e per non aver seguito la procedura (preannuncio al giudice sportivo entro 24 ore); deduceva di essere stata nell’impossibilità di giocare a causa di numerosi infortuni che avevano ridotto l’organico al di sotto del numero minimo di calciatori e pertanto chiedeva, data la sussistenza della causa di forza maggiore, l’eliminazione del punto di penalizzazione. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (Com. Uff. n. 55 del 26.2.2009) respingeva il reclamo fondando la decisione sugli stessi motivi posti a base della decisione del Giudice Sportivo, facendo presente che l’art. 53.2 N.O.I.F. prevede l’applicazione automatica di tutte e tre le sanzioni (perdita della gara, penalizzazione di un punto, ammenda). Con il presente ricorso la ricorrente chiede la revoca della decisione predetta deducendo che l’organo decidente ha commesso un errore di fatto per aver considerata rinunciataria la squadra del Pozzuolo. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non sussistono i presupposti previsti dall’art. 39 C.G.S.. In particolare la reclamante deduce delle censure avverso la decisione della Commissione Disciplinare senza indicare elementi nuovi e successivi alla decisione stessa, da utilizzare per la revocazione. Infatti la ricorrente già si è lamentata in primo ed in secondo grado dell’errata valutazione fatta dagli organi decidenti circa i fatti da valere come “rinuncia” alla gara; la reclamante ha di fatto proposto una impugnazione della decisione in esame, promuovendo un terzo grado di giudizio non previsto dalle disposizioni in materia. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Pozzuolo del Friuli di Pozzuolo del Friuli (Udine) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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