F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Giugno2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA CURATE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 04 Giugno2009

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA CURATELA FALLIMENTARE DELL’U.S. TEMPIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. CORDA NINNI LA SOMMA DI € 13.000,00 OLTRE INTERESSI DI MORA

(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 8 del 7.6.2008)

L’Unione Sportiva Tempio Pausania S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti emessa il 7.6.2008 la quale, in accoglimento del ricorso dell’allenatore Ninni Corda, aveva obbligato la U.S. Tempio al pagamento della somma di € 13.000,00 oltre interessi di mora. A sostegno del ricorso per revocazione la U.S. Tempio sosteneva che al momento della discussione del reclamo la U.S. Tempio non era e non poteva essere in possesso delle copie degli assegni che avrebbero comprovato l’estinzione del debito nei confronti del Corda. Ciò in quanto al Delegato sportivo sarebbe stata preclusa la possibilità di ottenere dall’Istituto di credito con il quale era intrattenuto il rapporto di conto corrente, copia degli assegni e che analoga preclusione avrebbe incontrato la società sottoposta a giudizio prefallimentare e poi dichiarata fallita. La copia degli assegni sarebbe stata ottenuta solo successivamente alla dichiarazione di fallimento ad opera del curatore designato dal Tribunale. Tali circostanze integrerebbero, ad avviso della U.S. Tempio, l’ipotesi di forza maggiore e/o del fatto altrui e giustificherebbero il ricorso per revocazione. Il ricorso è radicalmente infondato e va dichiarato inammissibile. Osserva la Corte che l’art. 39 del vigente C.G.S. prevede al comma primo, lett. c) la possibilità di ricorrere alla revocazione qualora «a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere». In primo luogo deve osservarsi che la citata disposizione individua due distinte ipotesi, consistenti nella forza maggiore ovvero nel fatto altrui le quali, operando disgiuntamente, impongono che il ricorrente individui con precisione quale delle due egli intenda invocare a sostegno del ricorso. Nel caso in specie, la U.S. Tempio le invoca congiuntamente senza specificare a quale delle due essa intenda riferirsi. Di là da questo profilo che potrebbe ritenersi perfino assorbente, incidendo sull’ammissibilità stessa del ricorso, va rilevato che la possibilità di richiedere la semplice copia degli assegni non era affatto preclusa alla società. L’esistenza di una istruttoria prefallimentare non impediva infatti al legale rappresentante di chiedere ed ottenere copia degli assegni essendo egli nei pieni poteri fino alla dichiarazione di fallimento. Va rilevato, al riguardo, che la società ha lasciato trascorrere inutilmente un lungo periodo di tempo che va dalla iniziale domanda del Corda datata 9.1.2008 alle deduzioni presentate dalla U.S. Tempio il 7.5.2008, periodo di tempo durante il quale ben poteva essere acquisita la documentazione in questione. Non ricorrono pertanto, sotto alcun profilo, gli estremi per la revocazione. In ogni caso è da sottolineare che uno dei due assegni in questione risulta girato e incassato non già dal Corda bensì da altro soggetto (la First Car Test), come ammette la stessa ricorrente e, pertanto, nessuna prova dell’estinzione dell’obbligazione l’esibizione di tale titolo avrebbe potuto rappresentare. Da qui l’inammissibilità dell’impugnazione straordinaria. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla Curatela Fallimentare dell’U.S. Tempio di Tempio Pausania (Sassari). Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

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