F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 05 Giugno2009 2) RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 05 Giugno2009

2) RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PECORINO ANTONIO SEGUITO GARA BUDONI/VILLACIDRESE DEL 14.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)

La Pol. Budoni ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro la Villacidrese disputatasi in data 14.9.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Pecorino Antonio in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in una gomitata al volto. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la società Budoni ha sostenuto che il calciatore avrebbe tenuto un comportamento antisportivo ma non violento, non essendoci la volontarietà di colpire l’avversario. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento e non solo antisportivo con la conseguente applicazione dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Budoni di Budoni (Otranto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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