F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009 1) RICORSO SIG. DI BARI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009

1) RICORSO SIG. DI BARI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il D.S. signor Di Bari Riccardo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 30 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare esercitata da Procuratore Federale per violazione dell’art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in  subordine la riduzione della sanzione inflittagli. Alla seduta del 12.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Ha, inoltre e quanto al merito, eccepito che né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare il fatto che “la presenza presso l’Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti”. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito eppertanto deve essere accolto. Gli atti di indagine, infatti, sono del tutto carenti e sforniti di prove a supporto delle violazioni ascritte con l’atto di deferimento. Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Di Bari Riccardo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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