F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009 6) RICORSO SIG. TUROTTI SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 12 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Giugno2009

6) RICORSO SIG. TUROTTI SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il signor Sandro Turotti ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare esercitata dal Procuratore Federale per violazione dell’art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli. E ciò in ragione del fatto che né l’indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare che la presenza presso l’Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, fosse effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti. Alla seduta del 12.12.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto. Gli atti di indagine, infatti, non risultano in grado di fornire il necessario supporto probatorio alle violazioni ascritte con l’atto di deferimento. Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Turotti Sandro e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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