F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Giugno2009 2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 05 Giugno2009

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BARTOLOMEI ALDO E DELL’A.S. ROMA DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO DELL’ART. 40, COMMA 3 NOIF IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 2 E 4 E 4, COMMA 2 C.G.S.  

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 4.12.2008)

Con rituale ricorso il Procuratore Federale ha impugnato, ex artt. 33 e 37 C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CDN del 4.12.2008, comunicata il 5 successivo) con la quale il tesserato signor Aldo Bartolomei, al tempo responsabile della Segreteria del Settore Giovanile della società A.S. Roma, e la stessa società, erano stati prosciolti dagli addebiti disciplinari rispettivamente loro contestati con atto di deferimento del 15.10.2008. Con i motivi scritti il Procuratore Federale ha eccepito l’erronea interpretazione dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F. (contenente disposizioni sul tesseramento dei calciatori infrasedicenni) con specifico riferimento al Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2005/2006, ripreso a pag. 4 del Com. Uff. n. 2 del 14.7.2005 del Comitato Regionale Lazio - Settore Giovanile e Scolastico. Ha osservato il Procuratore Federale che diversamente operando si vanificherebbe la “ratio” della norma, così favorendo trasferimenti fittizi di giovani calciatori. All’udienza del 16.1.2009 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, il sostituto Procuratore Federale il quale ha illustrato i motivi scritti confermando le conclusioni ivi dispiegate. E’, parimenti, comparso il difensore del signor Aldo Bartolomei e della A.S. Roma il quale si è riportato alle difese già esplicitate innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, concludendo per il rigetto del gravame. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – che il gravame è infondato e non può essere accolto. Ha, infatti, correttamente osservato la Commissione Disciplinare Nazionale che la società, come previsto dalla normativa vigente, non poteva che limitarsi a prendere atto della documentazione prodotta dal calciatore ai fini del suo tesseramento per la Stagione Sportiva 2004/2005, mentre per quanto attiene all’accertamento dell’eventuale intervenuto cambio di residenza per la Stagione Sportiva 2005/2006, il dato era risultato implicitamente confermato, con dichiarazione, anche se non veritiera, dei genitori del Falzarano che avevano sottoscritto il tesseramento. Ciò detto, ribadisce questa C.G.F. che la normativa vigente non prevede in capo alle società l’obbligo di verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dai familiari, al fine di evitare irregolari tesseramenti in manifesta elusione delle norme federali. Nel caso di specie, infatti, giova rilevare che la A.S. Roma ha richiesto il tesseramento 2004/2005 del Falzarano supportandolo con un certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Minturno (Latina) in data 10.10.2004, mentre per la Stagione Sportiva 2005/2006 ha richiesto il rinnovo del tesseramento, limitandosi a produrre la fotocopia del cartellino della Stagione Sportiva

precedente e ciò malgrado la famiglia Falzarano avesse ristabilito la sua residenza nel Comune di Airola (Benevento) a far data dal 26.5.2005, come attestato dal certificato anagrafico rilasciato in data 11.9.2007. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it