F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 30 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Giugno2009

2) RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRAVINA MASSIMILIANO SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA/TAVOLARA DEL 19.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)

La Corte di Giustizia Federale, rilevato che con reclamo del 24.4.2009, la A.S.D. Civitavecchia ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha sanzionato il calciatore Gravina Massimiliano con la squalifica per 2 gare effettive con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009; - rilevato che la società ricorrente, attraverso i motivi di doglianza, ha genericamente dedotto la non corrispondenza dei fatti, così come descritti dal Direttore di gara, alla realtà, e per tale moti ha chiesto, in via principale, la revoca della squalifica e, in via subordinata, la riduzione ad una sola gara; - ritenuto, contrariamente a quanto dedotto dalla società, che l’episodio contestato al proprio tesserato risulta incontrovertibilmente provato dalle risultanze del referto arbitrale che forma, ai sensi dell’art. 31 C.G.S., fonte di prova privilegiata; - ritenuto, infine, la congruità della sanzione comminata al Gravina Massimiliano. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Civitavecchia 1920 di Civitavecchia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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