F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C. LEGNAGO SALUS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONSELICE 1926 SWEDEN/LEGNAGO SALUS DEL 21.12.2009

(Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. Uff. n. 48 del 21.1.2009)

L’A.C. Legnago Salus ricorre per revocazione a questa Corte di Giustizia Federale contro la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto (Com. Uff. n. 41 del 24.12.2008) che aveva respinto un suo reclamo teso ad invalidare la regolarità dell’incontro Calcio Monselice 1926/Legnago Salus, giocato il 21.12.2008 per il Campionato Veneto di Eccellenza, a causa dell’avvenuta partecipazione, nelle fila dell’avversaria del calciatore Sabatini Alessandro, privo di tesseramento. Assume che la decisione gravata, secondo la quale il Sabatini risultava presso l’Ufficio Tesseramento vincolato a partire dal 20.12.2008, sarebbe basata su prove successivamente rivelatesi false e comunque determinata da condotta dolosa perpetrata dal Calcio Monselice in suo danno. In particolare afferma che il bollo a secco della ricevuta della Raccomandata inviata all’Ufficio Tesseramento con il modulo di tesseramento del calciatore, bollo indicante la data del 20.12.2008, non corrisponderebbe al giorno - 22.12.2008 – dell’effettiva spedizione e sarebbe stato dolosamente apposto, con la complicità di un non meglio identificato addetto all’ufficio postale, al fine di occultare il vizio inficiante la gara in parola. E ciò, principalmente, sulla base di una dichiarazione, allegata al ricorso, resa dal tesserato Righetti Ivo, secondo il quale il Sabatini e nel corso di un incontro avvenuto alle ore 14,30 del 20.12.2008 ed a mezzo di un SMS telefonico inviatogli alle ore 21.39 dello stesso giorno, aveva escluso di avere fino a quel momento, e cioè fino alla sera del sabato precedente la partita, firmato il tesseramento contestato. Chiede che questo collegio, svolti gli opportuni accertamenti, voglia annullare la decisione impugnata ed infliggere all’avversaria la prevista punizione sportiva della perdita della gara. A detta richiesta si è opposta nelle proprie controdeduzioni la Calcio Monselice, contestando tutti gli asserti della ricorrente e ribadendo la correttezza del proprio operato. Il ricorso non può essere ammesso. Perché possa farsi luogo a revocazione è, infatti, necessario che la parte ricorrente fornisca una prova piena in ordine alla sussistenza di una o più delle cause invalidanti il giudicato, tassativamente indicate dall’art. 39 C.G.S.. Nella fattispecie, invece, viene formulata soltanto un’ipotesi accusatoria, tutta ancora da accertare – come peraltro espressamente richiesto dalla stessa istante -, allo stato fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di un teste “de relato”, non confermate dal Sabatini, sfornite di riscontri oggettivi e contrastate dalla produzione documentale in atti. Tutto ciò priva il gravame di ogni possibilità di accesso. La gravità dell’accusa tuttavia consiglia di interessare alla vicenda la Procura Federale cui, all’uopo, va rimessa copia degli atti. Per questo motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona). Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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