F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009 2) RICORSO DEL SIG. DI STEFANO PASQUALINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 13 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 08 Giugno2009

2) RICORSO DEL SIG. DI STEFANO PASQUALINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 18.6.2009 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., E ART. 35, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO IN RELAZIONE ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009)

La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. (Com. Uff. n. 114 del 3.4.2009) preso atto del deferimento da parte del Procuratore Federale nei confronti del signor Di Stefano Pasqualino per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all’art. 38 comma 1 N.O.I.F., per avere quegli svolto la funzione di allenatore della AC Arezzo S.p.A. per parte della Stagione Sportiva 2008/2009, senza la formalizzazione di regolare tesseramento e ritenuti i fatti contestati come documentalmente comprovati, anche da ampia rassegna fotografica, ha riconosciuto il Di Stefano responsabile dell’addebito disciplinare che gli era stato contestato e, di conseguenza, gli ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 18.6.2009. Nel ricorso il Di Stefano - nel premettere che nel corso del giudizio di primo grado egli ha pacificamente ammesso la responsabilità in ordine alla violazione contestatagli - lamenta la mancata applicazione, da parte della suddetta Commissione, dell’art. 24 C.G.S., da intendersi in un’ottica premiale per il soggetto che, appunto, abbia riconosciuto la propria responsabilità. Nel richiamare precedenti decisioni di giudici sportivi nel senso da lui invocato, il reclamante chiede che la squalifica comminata venga ridotta “a mesi 1 o, ad ogni buon conto, nella misura

ritenuta di giustizia, ma sempre inferiore a quella originaria”. In udienza il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione appellata. L’appello va parzialmente accolto. Il Collegio ritiene di fare applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello - in base al quale il giudice di secondo grado è investito dell’intera causa con i medesimi poteri cognitori del giudice di primo grado – nonché del suo potere di riforma della decisione in senso migliorativo per l’appellante, tenuto conto delle circostanze attenuanti presenti nella fattispecie. Pertanto, atteso che in essa sono ravvisabili, da un lato, l’ammissione di responsabilità da parte del diretto interessato e, dall’altro, l’assenza di ogni sua recidiva, denotante l’occasionalità dell’infrazione commessa, la Corte ritiene di accogliere il ricorso nel senso indicato in dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Di Stefano Pasqualino limita la sanzione inflittagli alla data di pubblicazione della presente decisione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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