F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 28 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 02 Luglio 2009 4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DAL SIG. FAGIANI MA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 28 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 02 Luglio 2009

4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DAL SIG. FAGIANI MARIANO, GIÀ DIRIGENTE F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.

(Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 21/CGF dell’11.9.2009 – Com. Uff. n. 53/CGF del 27.10.2009)

Con istanza 18.3.2009 ex art. 39 C.G.S., ritualmente proposta, il signor Fabiani Mariano ha chiesto la revisione e/o revoca della decisione divenuta inappellabile, adottata il 27.10.2008 (Com. Uff. n. 53/CGF), relativa ai ricorsi esaminati l’11.9.2008 (Com. Uff. n. 21/CGF).  Con i motivi scritti il ricorrente, assumendo la sussistenza di fatti nuovi, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia, ha richiesto la revisione della decisione di cui alla premessa. Tali fatti, ad avviso del ricorrente, emergerebbero dagli ulteriori sviluppi del processo penale in corso presso il Tribunale di Milano. Alla seduta del 28.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite – il ricorrente non è comparso. Osserva, preliminarmente, questa C.G.F., che la possibilità di ricorrere per revocazione avverso una decisione inappellabile o divenuta irrevocabile sussiste se “...è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento...” e, quindi, un fatto determinante obiettivamente ignorato al momento del giudizio, e non ad un fatto risultante dagli atti, già sottoposto alla cognizione dei giudici che emanarono la decisione su cui si è formata la “res judicata”. Nel caso prospettato, l’organo giudicante ha, per contro, formato il proprio convincimento non solo attraverso la valutazione delle dichiarazioni rese dal tesserato Nucini, ma anche prendendo in esame le risultanze degli atti di indagine di P.G., nonché quelli trasmessi dall’Ufficio Indagini che ha svolto autonoma attività istruttoria analizzando i tabulati del traffico telefonico di utenze svizzere e le informative inviate dall’Arma dei Carabinieri e gli atti istruttori in disponibilità successivamente alla notifica agli indagati, e tra questi il Fabiani, dell’avviso ex art. 415 bis C.p.p., acquisiti nel procedimento n. 441/2007. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Fabiani Mariano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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