F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009 2) RICORSO DELLA SIG.RA COLASANTI ORIANA, UNITAMENTE AL FIGLIO ZACCHINO TI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009
2) RICORSO DELLA SIG.RA COLASANTI ORIANA, UNITAMENTE AL FIGLIO ZACCHINO TIZIANO, NATO IL 23.6.1990 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLO STESSO IN FAVORE DELL’A.S. VIRTUS CISTERNA
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008)
Con reclamo del 19.9.2008, la signora Colasanti Oriana, insieme con il figlio Zacchino Tiziano, chiedevano alla Commissione Tesseramenti di annullare il tesseramento dello Zacchino presso la A.S. Virtus Cisterna: ciò, in ragione della apocrifia della sottoscrizione della Colasanti che, in qualità di genitore esercente la potestà, avrebbe dovuto firmare la richiesta di tesseramento. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008, respingeva il reclamo. Affermava la Commissione che il reclamo era stato proposto in violazione dell’art. 33, comma 5, C.G.S., che obbliga la parte a notificare il gravame “contestualmente” sia alla Commissione sia alla controparte. Nel caso in esame, in particolare, la Colasanti avrebbe notificato il reclamo alla Commissione in data 20.9.2008 e alla A.S. Virtus Cisterna il 30.9.2008. Tale condotta violerebbe l’onere di notificazione contestuale, e renderebbe così inammissibile il reclamo. Avvero tale decisione, propongono reclamo, dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, la Colasanti e il Zacchino. Il reclamo merita accoglimento. Come chiaramente emerge dagli atti del procedimento, i reclamanti inoltrarono il reclamo prima alla A.S. Virtus Cisterna, poi alla Commissione: alla prima, l’atto fu inviato il 20 settembre e da essa ricevuto il successivo 22 settembre; alla seconda fu inviato il 24 settembre e da essa ricevuto il successivo 25 settembre. La Commissione Tesseramenti, erroneamente affermando la tardività della notificazione alla A.S. Virtus Cisterna, è dunque incorsa in errore materiale, che deve essere riformato Giova inoltre precisare che, l’art. 33, comma 5, C.G.S., nel prescrivere la contestualità della notificazione, applica il generale principio di garanzia del contraddittorio, stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. Principio che, tra altro, si trova chiaramente fermato anche nell’art. 101, cod. proc. civ., e nell’art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge TAR): ovvero, nelle due fonti legislative, volte alla disciplina del processo civile e del processo amministrativo. Tali norme sono volte a tutelare la parte convenuta, che deve poter spiegare, con efficacia e precisione, le proprie difese. Il Codice di Giustizia Sportiva, stabilendo la contestualità della notificazione, mira appunto a garantire che la controparte abbia la possibilità di prendere, tempestivamente, posizione sulle tesi avversarie. Nel caso in esame, la norma del C.G.S. fu correttamente applicata dai reclamanti che, anzi, notificarono prima alla controparte e poi alla Commissione: essi consentirono alla A.S. Virus Cisterna di conoscere con anticipo il contenuto del reclamo e, così, di proporre tutte le difese, istanze ed eccezioni, che controparte avesse reputato utili e conducenti. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla signora Colasanti Oriana, ai sensi dell’art. 37 comma 4 C.G.S., annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti all’Organo di prima istanza per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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