F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009 6) RICORSO DEL CALCIATORE DI BARI VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 maggio 2009
6) RICORSO DEL CALCIATORE DI BARI VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TARANTO DEL 29.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P.– Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009 ha inflitto al calciatore Di Bari Vito la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, durante lo svolgimento della gara Crotone/Taranto del 29.3.2009. Avverso tale provvedimento il calciatore Di Bari Vito ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.3.2009. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 7.4.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Bari Vito, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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