F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 2. RICORSO DELLA U.S. ANTELLA 99 AVVERSO L

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009

2. RICORSO DELLA U.S. ANTELLA 99 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GRIFONI CHRISTIAN FINO AL 12.4.2009 SEGUITO GARA ANTELLA/SCARPERIA DEL 25.2.2007

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 53 del 24.5.2007)

In data 30.5.2007, la U.S. Antella 99 ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Com. Uff. n. 53 del 24.5.2007. Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare respinse il reclamo, proposto dalla società Antella’ 99, contro una precedente decisione dello stesso organo di giustizia, a sua volta provocata dal ricorso del calciatore Moranti Claudio. Quest’ ultimo, infatti si rivolse alla Commissione Disciplinare per veder riformata la sentenza del Giudice Sportivo il quale aveva disposto la squalifica dello stesso per aver colpito, a fine gara, il Direttore di gara con un violento calcio alla coscia sinistra. Nell’accogliere la domanda del predetto calciatore, la Commissione Disciplinare decise di addebitare l’accaduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2 C.G.S., al calciatore Grifoni Christian, capitano della squadra della società Antella 99, disponendone la sospensione fino al 12.4.2009. Nel respingere il ricorso la suddetta Commissione, basandosi sull’attività istruttoria già esperita e richiamata dalla precedente decisione della stessa, ha rilevato che, mancando sul fatto l’individuazione del responsabile, questa è fatta ricadere sul capitano della squadra; tale sanzione, ha precisato, ha luogo per il solo fatto di rivestire un ruolo e non per aver commesso il fatto. Le argomentazioni addotte dagli istanti a questa Commissione, attengono a elementi di legittimità della pronuncia impugnata. In concreto, viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 4/2- bis 30 e 31/a 1 C.G.S.(art 33/1, lett. b), C.G.S.), anche dal punto di vista della quantificazione della sanzione, e l’omessa o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia e sulla quantificazione della sanzione (art. 33/1, lett. c), C.G.S.). Per questi motivi i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, disponendo la revoca della squalifica attribuita al calciatore Christian Grifoni, o comunque la riduzione della stessa. La Commissione d’Appello Federale ritiene pienamente integrata la prova che il fatto oggetto di giudizio si sia verificato nelle modalità descritte dal direttore di gara nella relazione compilata a

fine competizione. Si rileva, inoltre, che allo stato attuale degli atti, non essendo stato possibile risalire all’identità del vero autore del fatto, nessuna responsabilità diretta può essere addebitata ad alcun calciatore. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, alla fattispecie in esame, del disposto dell’ art. 2, comma 2 C.G.S., il quale disponendo che, il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara, compiuti da calciatori della sua squadra non individuati, fa ricadere la responsabilità oggettiva, per l’ evento sopra esposto, in capo al capitano della squadra della società Antella 99 Grifoni Christian. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Antella 99 di Bagno a Ripoli (Firenze) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it