F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 3. RICORSO DELL’ U.S. RIVER 65 AVVERSO LE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009

3. RICORSO DELL’ U.S. RIVER 65 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL SIG. ROMANO ANTONIO, PRESIDENTE U.S. RIVER 65, LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 A CARICO DELLA PRIMA SQUADRA E L’AMMENDA DI € 2.500,00; LA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AI CALCIATORI, D’ALTERIO ALESSANDRO, LONARDO MARCO, MALLOZZI MARCO, CIARALDI GIOVANNI, ESPOSITO ALESSANDRO, MACIOCE MARCO, SARACINO GIORGIO E SARACINO SIMONE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA E) NOIF E LA SOCIETÀ DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 21.6.2007)

Con telefax del 18.6.2007 il signor Antonio Romano e la società U.S. River 65 nonché i sigg.ri Lonardo Vincenzo e Stefanelli Francesca nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Lonardo Marco, i sigg.ri Ciaraldi Maurizio e Treglia Antonella nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Ciaraldi Giovanni, i sigg.ri Macioce Vincenzo e Rea Tiziana nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Macioce Marco e i sigg.ri Saracino Giuseppe e Priore Grazia nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Saracino Giorgio e Simone preannunciavano reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo pubblicata il 14.6.2007 con Com. Uff. n. 73 e formalmente comunicate alle parti con la quale il Giudice di prime cure, letto il deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 24.4.2007 (con il quale l’Ufficio requirente contestava al signor Antonio Romano, presidente della società U.S. River 65, alla stessa società e ai calciatori D’Alterio Alessandro, Lonardo Marco, Mallozzi Marco, Ciaraldi Giovanni, Esposito Alessandro, Ma cioce Marco, Saracino Giorgio e Saracino Simone rispettivamente, per le persone fisiche, la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 3 N.O.I.F., ed alla società la responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. per la condotta ascritta al Presidente) fissata l’udienza di discussione e sentite le parti, infliggeva le seguenti sanzioni: - “al signor Romano Antonio, Presidente della società U.S. River 65, l’inibizione fino al 31.12.2008; - alla società U.S. River 65 la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione a carico della prima squadra (campionato di seconda categoria) e l’ammenda di € 2.500,00; - ai calciatori D’Alterio Alessandro, Lonardo Marco, Mallozzi Marco, Ciaraldi Giovanni, Esposito Alessandro, Macioce Marco, Saracino Giorgio e Saracino Simone la squalifica per 5 gare..” Con successivo atto del 21.6.2007 trasmesso mezzo telefax, i predetti ricorrenti formalizzavano le motivazioni del preannunciato reclamo. L’appello è inammissibile. La Corte osserva in via preliminare come dalla lettura dei documenti di causa emerga a chiare lettere il vizio procedurale che impedisce a questo Giudice di poter esaminare le doglianze rappresentate in questa sede in quanto i ricorrenti hanno infranto l’inviolabile principio del contraddittorio omettendo di notiziare la loro necessaria controparte, ovvero la Procura Federale, delle loro intenzioni. Non v’è prova, infatti, che sia il preannuncio di reclamo che il successivo ricorso sia stato contestualmente inviato all’Ufficio della Procura Federale così come chiaramente disposto dall’art. 33 comma 1 C.G.S. oggi trasfuso nell’art. 37 C.G.S., eccezione, peraltro, sollevata dallo stesso rappresentante della Procura Federale in sede dibattimentale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S. River 65 di Chieti Scalo (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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