F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 4. RICORSO DEL SIGNOR TOSONE EDDI AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009

4. RICORSO DEL SIGNOR TOSONE EDDI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 (FINO AL 14.6.2008) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 100 E 106 N.O.I.F.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 54 del 14.6.2007)

Il signor Tosone Eddi ha proposto reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 14.6.2007 riguardante l’inibizione per anni uno inflitta al ricorrente per aver tentato, in tre episodi distintamente esaminati, di assumere iniziative in materia di tesseramento di giovani calciatori non ispirate a principi di lealtà e correttezza nei confronti della società di appartenenza dei giovani tesserati e in violazione della normativa federale in materia. La C.G.F. osserva preliminarmente che il reclamo non è stato trasmesso in copia alla controparte Procura Federale, venendo meno all’obbligo di integrazione del contraddittorio, così come previsto dal C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Tosone Eddi e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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