F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 6. RICORSO DEL CALCIATORE SESTILI UMBE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009

6. RICORSO DEL CALCIATORE SESTILI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 N.O.I.F., 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1, COMMA 1 DEL C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com, Uff. n. 108 dell’1.6.2007)

In data 7.6.2007, il calciatore Sestili Umberto ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, ora Corte di Giustizia Federale, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, pubblicata nel Com, Uff. n. 108 dell’1.6.2007. Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare infliggeva al reclamante la sanzione della squalifica per 1 anno, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 94 N.O.I.F., 39, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 1, comma 1 C.G.S.. In fase di udienza l’avv. Angeletti, difensore del Sestili, eccepiva preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio non avendo potuto prendere parte al procedimento di 1° grado innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, non essendo  mai pervenute al ricorrente né è stata eseguita nei modi previsti dal regolamento” la controversia. La C.G.F. rileva la fondatezza dell’eccezione proposta, in quanto il fax di fissazione del dibattimento è stato inviato al Sestili presso società di precedente tesseramento. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sestili Umberto, annulla l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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