F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 9. RICORSO DEL SIGNOR POSTIGLIONE GIUSEPPE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009

9. RICORSO DEL SIGNOR POSTIGLIONE GIUSEPPE, GIÀ PRESIDENTE DELL’A.S.D. BASILICATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 3 DEL C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 123 del 30.6.2007)

Con nota del 16.4.2007 (prot. 1585/362pf/sp/mc), il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata il signor Postiglione Giuseppe, all’epoca presidente della A.S.D. Basilicata. Narrava il Procuratore Federale che, in seguito a segnalazione ricevuta dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Basilicata (a sua volta avvertito dal Giudice Sportivo Michele Sibelloni), erano state svolte indagini intorno a presunte dichiarazioni lesive della reputazione del G.S. Sibelloni, rese dal Postiglione durante una trasmissione sportiva trasmessa da emittente locale. All’esito dell’istruttorie, il Procuratore Federale deferiva il Postiglione alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, C.G.S. La Commissione provvedeva alla rituale convocazione delle parti all’udienza del 16.6.2007. In tale data, “preso atto che i deferiti, benché ritualmente convocati, non si sono presentati”, infliggeva al Postiglione “l’inibizione a svolgere mansioni in ambito F.I.G.C. per 6 mesi”. Avverso alla decisione, pubblicata nel Com. Uff. n. 123 del 30.6.2007, propone ricorso il signor Postiglione. Il ricorrente svolge duplice motivo di ricorso: in rito, eccepisce nullità dell’avviso di convocazione all’udienza del 16.6.2007; nel merito, insiste per l’insufficienza delle prove, che hanno condotto alla decisione della Commissione. Il primo motivo è infondato. Come afferma lo stesso ricorrente, la notificazione dell’avviso fu effettuata al domicilio del Postiglione. Essa fu, quindi, eseguita nel rispetto del principio, stabilito dall’art. 139, cod. proc. civ.. A nulla vale rilevare, in senso contrario, che l’atto non fu ricevuto personalmente dal destinatario. Come chiaramente recita la norma citata, l’atto può essere consegnato anche ad altri soggetti addetti alla casa o all’azienda, purchè non incapaci. Ne discende che, essendo stato l’avviso consegnato a persona che in quel momento era appunto addetta alla manutenzione della casa di Postiglione, la notificazione sia andata a buon fine. Il secondo motivo merita, invece, parziale accoglimento. Sia il Procuratore Federale sia la Commissione Disciplinare affermano come non sia stato possibile acquisire agli atti copia registrata della trasmissione televisiva, durante la quale il Postiglione rese le dichiarazioni antisportive a danno del G.S. Sibelloni. La prova di tali dichiarazioni si fonda esclusivamente sulle affermazioni dello stesso Sibelloni: affermazioni, peraltro contestate dal Postiglione. Proprio codesta difficoltà di acquisire altre fonti di prova, insieme con la circostanza che l’unica testimonianza disponibile è quella del soggetto offeso, spinge questa Corte a ridurre la misura della squalifica, inflitta al Postiglione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Postiglione Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante al 30.11.2007. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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