F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009 3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROL S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009

3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA RECLAMANTE, DELLA PERDITA DELLA GARA SUDTIROL/BASSANO VIRTUS DEL 5.9.2007 PER 0-3; DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 21/CIt del 6.9.2007)

La società Fussball Club Sudtirol con atto del 10.9.2007 proponeva reclamo alla C.G.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie C pubblicata con Com. Uff. n.21/CIt del 6.9.2007 con la quale, in relazione alla gara valida per la Coppa Italia di Serie C, Sudtirol/Bassano Virtus del 5.9.2007 che avrebbe dovuto svolgersi in Bressanone presso lo stadio comunale alle ore 20:30 ma non disputatasi per la mancata presentazione in campo della società Sudtirol, venivano inflitte alla reclamante le sanzioni: perdita della gara con un punteggio di 0-3, ammenda di € 5.000,00 e penalizzazione di un punto in classifica. Avverso tale decisione, motiva la società Sudtirol, con sede in Bressanone, che in tutte e sette le stagioni sportive precedenti alla stagione 2007/2008, è stata iscritta senza soluzione di continuità al Campionato di Serie C2 con indicazione dello stadio comunale di Bressanone e con deroga a disputare le gare casalinghe presso lo stadio “Druso” di Bolzano. Ciò in quanto lo stadio di Bressanone non era omologabile per i Campionati Professionistici, in quanto la città di Bressanone per latitudine ed altezza soffre di condizioni climatiche che comunque lo rendono impraticabile per tutta la stagione invernale. All’atto dell’iscrizione 2007/2008 avendo la società conquistato, per l’ottavo anno consecutivo il titolo sportivo per iscriversi al Campionato di Serie C2, accertatasi della irreversibilità delle condizioni di non omologabilità ed impraticabilità dello stadio comunale di Bressanone, presentava la relativa domanda indicando lo stadio “Druso” di Bolzano come unico impianto sportivo per la disputa delle gare casalinghe ufficiali. Aggiunge però la reclamante che il Consiglio Direttivo della L.P.S.C. nella riunione del 30.6.2007, rilevando il mancato deposito da parte della società Sudtirol della dichiarazione della disponibilità del campo di gioco nella città ove ha sede, deliberava la sua non iscrivibilità per la stagione 2007/2008 al Campionato. In data 19.7.2007 il Consiglio Federale della F.I.G.C ammetteva la società Sudtirol alla Stagione Sportiva 2007/2008 di Serie C2, approvando la domanda di iscrizione dalla stessa presentata in cui si indicava il solo stadio “Druso” di Bolzano quale impianto sportivo per tutte le gare casalinghe, in tal modo disattendendo e superando le determinazione della Lega Professionisti di Serie C. La Lega Professionisti di Serie C con Com. Uff. n. 18/CIt del 3.9.2007 disattendendo la decisione del Consiglio Federale sopra riportata, la decisione della Corte di Giustizia Federale relativamente ad precedente procedimento (Com. Uff. n. 15/CGF del 31.08.2007), convocava nuovamente la società Sudtirol a disputare la seconda gara casalinga ufficiale di Coppa Italia di Serie C presso lo stadio comunale di Bressanone ove come in precedenza ha prontamente inviato il direttore di gara ed i suoi assistenti. A seguito la reclamante inviava una lettera al Presidente Federale, alla L.P.S.C. e alla società ospite Bassano Virtus, nella quale ribadiva l’illiceità della disposizione della L.P.S.C. ed il proprio diritto di disputare la gara al “Druso” di Bolzano; impianto presso il quale ancora si sarebbe presentata in ossequio alla delibera del Consiglio Federale del 19.7.2007. È conseguito che il direttore di gara, come per la prima gara casalinga, accertata la presenza in Bressanone della società ospite Bassano e l’assenza della società Sudtirol, riportava nel referto “gara non disputata per mancanza della società Sudtirol”. Il Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 21/CIt del 6.9.2007 disponeva per la seconda volta di infliggere alla società Sudtirol la punizione della perdita della gara con il punteggio dello 0-3 a favore della società ospite, l’ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica. Tanto premesso la reclamante deduce la illegittimità del provvedimento del Giudice Sportivo sopra menzionato, perché in contrasto con un deliberato del Consiglio Federale, organo

sovraordinato alla Lega Professionisti di Serie C e conclude con la richiesta di annullamento da parte di questa Corte di Giustizia del provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 21/Cit del 6.9.2007), delle sanzione dal medesimo irrogate e di ordinare alla L.P.S.C. la riconvocazione delle società Sudtirol e Bassano Virtus presso lo stadio Druso di Bolzano per la disputa della gara Sudtirol/Bassano valevole per la Coppa Italia di Serie C. In subordine la reclamante chiede altresì di sospendere l’omologazione del risultato di 0-3, decretato dal Giudice Sportivo della L.P.S.C. con il Comunicato appellato, in attesa della pronuncia della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni nel procedimento istaurato con istanza del 23.8.2007. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. La società reclamante ha, infatti correttamente osservato, sul presupposto della illiceità della disposizione della L.P.S.C., la sussistenza del suo diritto di disputare la gara al “Druso” di Bolzano e ciò in conformità alla delibera 19.7.2007 del Consiglio Federale della F.I.G.C., organo questo, sovraordinato rispetto alla L.P.S.C. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Fussball Club

Sudtirol S.r.l. di Bressanone (Bolzano) e, per l’effetto, annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni inflitte, nonché dispone la disputa della gara sopra indicata presso impianto disponibile, agibile e ritenuto idoneo dai competenti organi federali ai fini dell’effettiva disputa della gara stessa. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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