F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009 4. RICORSO DELL’A.C. LEGNANO S.R.L. AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009

4. RICORSO DELL’A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GABETTA CLAUDIO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA PADOVA/LEGNANO DEL 9.9.2007

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell’11.9.2007)

Con la decisione indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il signor Claudio Gabetta che era stato espulso nel corso della gara Padova/Legnano per comportamento offensivo verso l’arbitro, nei cui confronti aveva gridato “arbitro sei un disonesto!!! Devi fischiare anche per noi”. La società ricorrente ammette la predetta versione dei fatti, con la sola eccezione della prima frase che non sarebbe stata pronunciata dall’allenatore; sottolinea la brevità dell’episodio e la disciplinata accettazione da parte sua del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti; considera eccessiva la sanzione comminata anche alla luce di precedenti orientamenti della giustizia sportiva. Rileva questo Giudice che dei fatti avvenuti in campo, comprese le dichiarazioni rese dai protagonisti della gara fa piena fede il rapporto arbitrale e che un atteggiamento che non fosse stato di piena e pronta ottemperanza, ma di ulteriore contestazione o addirittura di ribellione da parte del Gabetta avrebbe avuto il solo effetto di aggravare ulteriormente la sua posizione. Né va sottovalutata l’importanza negativa delle contestazioni rivolte al direttore di gara da parte di un soggetto che, in quanto allenatore, in ragione delle sue specifiche funzioni professionali e della guida non solamente tecnica affidatagli nei confronti di una squadra sportiva, risulta investito di una peculiare responsabilità, esercitando un ruolo ed offrendo un esempio particolarmente delicato anche nei confronti dei giovani che si formano alle sue dipendenze. Sulla base di quanto sopra non si ravvisano, pertanto, ragioni sufficienti per accogliere il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Legnano S.r.l.di Legnano (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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