F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 17 luglio 2009 3) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 17 luglio 2009

3) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAGNANO/GIUGLIANO DEL 16.12.2007

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007)

A seguito del ricorso proposto dalla società Sportiva Calcio Gragnano, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007, con la quale è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00; ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo irrogava a carico della reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “ per avere propri sostenitori fatto oggetto un Assistente Arbitrale del lancio di sputi, attingendolo due volte. Per rifiuto da parte dei propri calciatori di effettuare il rituale saluto del fair play al termine della gara.” Nel reclamo si censura la decisione solo nella parte riguardante il rifiuto dei calciatori della società Gragnano assumendo che costoro, alla fine dell’ incontro, si erano subito diretti verso il centro campo per il rituale saluto di fair play in attesa dei calciatori del Giuliano i quali, invece, si erano attardati a protestare per la concessione, in pieno recupero, del calcio di rigore alla squadra avversaria, tanto a lungo da indurre l’arbitro a fare rientrare tutti i giocatori negli spogliatoi senza il saluto finale; si deduce, inoltre, sulla base di queste considerazioni che se il detto saluto non aveva avuto luogo, ciò doveva addebitarsi esclusivamente ai calciatori della società Giuliano. Pertanto la ricorrente chiede che, fermo restando il resto della motivazione dell’ammenda a suo carico, venga annullata la decisione relativa al fair play con conseguente riduzione dell’ammenda sanzionata a suo carico. Considerato che l’arbitro della gara in questione afferma, nel suo referto, testualmente : “saluto del fair play non effettuato perché non vi erano i presupposti a causa del nervosismo di entrambe le squadre da me riscontrato” smentendo, così, la tesi difensiva della ricorrente secondo la quale il mancato saluto finale sarebbe da attribuirsi esclusivamente al comportamento dei giocatori della squadra avversaria. Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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