F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 22 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 17 luglio 2009 1) RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 22 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 17 luglio 2009

1) RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPEZIA/MODENA DEL 9.2.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.2.2008)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Spezia/Modena, disputato in data 9.2.2008 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 184 del 10.2.2008, sanzionava la società Spezia Calcio 1906 S.r.l. con l’ammenda di € 25.000,00, “per avere i suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta, senza conseguenze lesive; per avere, al 48° del secondo tempo, attinto un Assistente con numerosi sputi e lanciato verso la sua persona alcune monete; per avere, al 48° del secondo tempo, intonato un coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; recidiva”. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestiva impugnazione la società Spezia Calcio 1906 S.r.l. Esponeva la reclamante, che il coro dai contenuti discriminatori avverso il calciatore del Modena era scaturito da una evidente condotta provocatoria nei confronti dei tifosi dello Spezia, tenuta dal medesimo calciatore di colore della squadra ospite al momento del goal del pareggio. Per tale motivo, richiedeva la revoca della sanzione inflitta e, in subordine, la riduzione della stessa. Si rileva come la reclamante non abbia esposto alcuna argomentazione difensiva in ordine ai gravi fatti di cui è rimasto vittima l’assistente dell’arbitro. Alla riunione di questa Corte tenutasi in data 22.2.2008, nessuno è comparso per la reclamante. La Corte, valutata l’impugnazione proposta, rileva come gli argomenti dedotti dalla reclamante non siano sufficienti a giustificare la condotta tenuta dal pubblico, sia nei confronti dell’Assistente dell’arbitro che del calciatore Koffi tesserato per il Modena, a seguito della segnatura della squadra avversaria. In particolare, l’atteggiamento provocatorio del citato calciatore del Modena non risulta essere stato tale da poter giustificare la reazione del pubblico descritta dal provvedimento impugnato e rilevata dalla documentazione in atti. A tanto si aggiunga, che la sanzione inflitta appare congrua anche in considerazione della constatata abitualità da parte dei tifosi della reclamante a tenere comportamenti come quelli oggetto del presente procedimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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