F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 22 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 17 luglio 2009 3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 22 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 17 luglio 2009

3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/CAGLIARI DEL 3.02.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.2008)

Con preannuncio di reclamo dell’8.2.2008 la società Cagliari richiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla gara Juventus/Cagliari del 3.2.2008, al fine di predisporre i motivi di reclamo avverso la sanzione indicata in epigrafe. Con Com. Uff. n. 64 del 5.2.2008 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva sanzionato con l’ammenda di € 12.000,00 l’attuale reclamante “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, fatto esplodere numerosi petardi, sia nel proprio settore che in quello avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi; recidiva”. Con tempestivi e dettagliati motivi la società Cagliari deduceva: - attenuante del campo avverso; - sulla giurisprudenza; - sulla genericità della contestazione; - sul quantum dell’ammenda – sperequazione della stessa; - mancato riconoscimento di ulteriore attenuante; - sulla condotta processuale (pregressa) della società; Al dibattimento del 22.2.2008 compariva il rappresentante della parte, avv. Vitale, che riportandosi ai motivi di reclamo, ne chiedeva l’accoglimento, con conseguente congrua riduzione della sanzione. Il reclamo così come proposto è infondato deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte, che sussiste, seppur limitatamente attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S., (ma già tenuta in debito conto dal Giudice Sportivo) la responsabilità oggettiva della reclamante in dipendenza della condotta antidisciplinare posta in essere dai suoi sostenitori; adeguata appare infine la commisurazione della sanzione stessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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