F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 17 luglio 2009 1) RECLAMO DEL SIG. GASPARIN SERGIO, DIRET

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 17 luglio 2009

1) RECLAMO DEL SIG. GASPARIN SERGIO, DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/RIMINI DEL 19.1.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 22.1.2008)

In data 29.1.2008 perveniva alla Corte ricorso motivato del signor Gasparin Sergio che avversava il provvedimento indicato in epigrafe. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva inflitto al signor Gasparin, direttore generale e consigliere del F.C. Messina, le sanzioni indicate perché lo stesso“al termine della gara, entrato senza autorizzazione per brevi attimi nello spogliatoio arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa”. Dall’esame degli atti la Corte rileva che la sanzione è scaturita da quanto è stato riportato dal rapporto del rappresentante della Procura Federale. Non rilevandosi, viceversa, analoga rilevazione dai rapporti degli ufficiali di gara, la Corte, sentita la parte signor Gasparin unitamente all’avv. Galli, nel dibattimento del 15.2.2008, disponeva la sospensione del giudizio con ordinanza interlocutoria pubblicata con Com. Uff. n. 115/CGF del 15.2.2008 di cui si riporta il testo: “La C.G.F. esaminati gli atti, sentite le argomentazioni di parte ricorrente, ritiene necessario acquisire supplementi di referto da parte degli Ufficiali di gara chiamati a dirigere la gara Messina/Rimini del 19.1.2008, affinché gli stessi riferiscano in ordine al comportamento tenuto dai dirigenti della società Messina Peloro S.r.l. al termine della gara de qua, con particolare riguardo alla circostanza dell’ingresso dei predetti tesserati negli spogliatoi dedicati agli Ufficiali di gara stessi”. I dettagliati supplementi di rapporto forniti dai quattro ufficiali di gara alla Corte, consentono di accogliere il reclamo del signor Gasparin, annullando pertanto le sanzioni inflittegli dal Giudice Sportivo, in quanto il comportamento sanzionato sopra descritto non emerge dalle ricostruzioni delle fasi del dopo gara così come rispettivamente ricostruite dagli interpellati. L’ingresso nello spogliatoio, le espressioni rivolte al direttore di gara e, infine, le modalità di allontanamento del signor Gasparin dallo spogliatoio degli ufficiali gara, sono, a giudizio di questa Corte, privi di contenuti in violazioni delle norme federali e improntati a correttezza ed educazione. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Gasparin Sergio, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

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