F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 11 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 17 luglio 2009 1) RECLAMO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 11 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 17 luglio 2009

1) RECLAMO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 22.3.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 224 del 25.3.2008)

Sulla scorta del referto arbitrale relativo alla gara Inter – Juventus del 22.3.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato alla società Juventus S.p.A. la sanzione dell’ammenda pari a € 6.000,00 “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso due fumogeni e due bengala e fatto esplodere un petardo”. Il Giudice Sportivo, peraltro, ha disposto per una entità della sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. b) e c) e comma 2 C.G.S. per avere la società in questione concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi, pur segnalando sul punto la “recidiva”. Con il reclamo in esame, la società Juventus, in persona del suo Amministratore Delegato, ha chiesto alla adita Corte di Giustizia Federale l’annullamento della ricordata decisione del Giudice sportivo, anche in ordine alla contestata recidiva. Nell’atto di reclamo, la ricorrente – richiamate le determinazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive n. 19/2008 del 6.3.2008 ed il conseguente decreto del Prefetto della Provincia di Milano in data 11.3.2008 con cui è stato eliminato per la gara Inter/Juventus del 22.3.2008 il “settore ospiti” con annullamento dei relativi tagliandi eventualmente già venduti ed è stata disposta la vendita dei biglietti esclusivamente per i residenti nella provincia di Milano – asserisce l’impossibilità di attribuire le condotte illecite censurate a titolo di responsabilità oggettiva alla ricorrente società. E ciò non essendo possibile a monte, ad avviso della medesima ricorrente, imputare con certezza a tifosi e supporters della medesima Juventus l’accensione di bengala e l’esplosione di petardi rilevati nel referto arbitrale. Il reclamo, pur affidato a suggestive argomentazioni, non è tuttavia meritevole di accoglimento. A ben considerare, l’argomento che muove dalle formali prescrizioni dettate dall’Osservatorio e quindi dalla Prefettura di Milano per asserire che ciò solo comporta l’estraneità dei tifosi della Juventus ai fatti contestati prova, come si suol dire, troppo. Laddove, di contro, il referto è circostanziato nel ricondurre la condotta censurata ad un ristretto settore della curva altrimenti riservata ai tifosi ospiti (nella specie, la curva sud), nel quale ristretto settore i detti tifosi della squadra ospite sono stati per tali agevolmente individuati in sede di referto. Sul piano logico e fattuale la ricostruzione operata nel referto arbitrale e condivisa dal Giudice

Sportivo è poi corroborata dalla coincidenza dell’accensione dei fumogeni al momento della realizzazione delle reti da parte della Juventus ed al fischio di chiusura della gara, consacrante la vittoria fuori casa di questa squadra. In corrispondenza, cioè, di momenti di oggettiva esultanza della tifoseria juventina, apparendo francamente fantasioso il solo ipotizzare che l’esplosione di gioia e con  essa di fumogeni sia riconducibile alla tifoseria interista debitamente camuffata. Da ultimo, corrisponde ad un dato notorio che le prescrizioni quali quelle sopra richiamate intese a limitare la presenza in determinate gare della tifoseria ospite, sono appunto idonee a limitarla, essendo oggettivamente impossibile escluderla del tutto. Non a caso, nel referto arbitrale si parla di tifosi juventini sistemati in uno spicchio della sola curva sud dello stadio “Meazza”. In conclusione, avuto anche riguardo alla recidiva della società ricorrente quanto alla imputabilità ad essa a titolo di responsabilità oggettiva di analoghe e ripetute condotte tenute dalla propria tifoseria nella presente stagione 2007/2008, deve essere affermata la infondatezza del ricorso in esame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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