F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 11 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 17 luglio 2009 2) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 11 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 17 luglio 2009

2) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JADID ABDERRAZZAK SEGUITO GARA BRESCIA/BARI DEL 5.04.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 del 08.04.2008)

All’esito della gara Brescia/Bari del 5.4.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Jadid Abderrazzak la sanzione della squalifica per due giornate di gara “per avere, al termine della gara, colpito con un pugno la porta dello spogliatoio arbitrale, rivolgendo un’espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara, infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale”. Ricorreva alla Corte, con procedimento d’urgenza ex art. 37.7 C.G.S., la società Bari. Al dibattimento fissato per l’11.4.2008 erano presenti il calciatore Jadid ed il Segretario signor D’Oronzo. La società sosteneva nel reclamo e le parti presenti ribadivano: - che la partita, pur molto combattuta, non aveva portato strascichi polemici riferiti a decisioni arbitrali e di conseguenza non potevano esserci motivi di protesta da parte del calciatore nei confronti degli ufficiali di gara; - che ai calciatori del Bari era stato riconosciuto dagli avversari un “eccessivo impegno” agonistico; - che il calciatore Jadid, militava da pochi mesi nelle file del Bari pervenendo, da pochi mesi in prestito proprio dal Brescia; - che la frase volgare percepita dal rappresentante della Procura federale non era rivolta agli ufficiali di gara, bensì agli ex compagni del Brescia che lo avevano “beccato” (provocato) nel corso della gara; - che dai rapporti degli ufficiali di gara nulla era stato dedotto in merito all’episodio; - che il gesto e la frase, pur deprecabili, erano frutto solo di uno sfogo personale nei confronti degli ex compagni e non degli ufficiali di gara e conseguentemente la sanzione inflitta, frutto di un equivoco, ingiusta. Il reclamo così come proposto è fondato e deve essere accolto. Non appare, infatti, provato che la frase volgare del calciatore Jadid fosse diretta agli ufficiali di gara essendo, per contro, verosimile, che la stessa fosse, invece indirizzata ai suoi ex compagni di squadra che nel corso della gara lo avevano provocato in conseguenza dello “eccessivo impegno” che lo stesso Jadid aveva profuso nel corso della gara. A riprova di ciò milita il fatto che gli ufficiali di gara alcunché avevano repertato circa l’episodio di cui trattasi. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.C. Bari di Bari e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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