F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 11 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 17 luglio 2009 3) RECLAMO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 11 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 17 luglio 2009

3) RECLAMO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NESTA ALESSANDRO SEGUITO GARA MILAN/ATALANTA DEL 30.3.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 dell’1.4.2008)

Con la decisione in epigrafe il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Alessandro Nesta, calciatore tesserato per l’A.C. Milan S.p.A., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara. E ciò in ragione del fatto che, al 47° del secondo tempo della gara Milan/Atalanta, tenutasi in data 30.3.2008, il predetto calciatore pronunciava all’indirizzo dell’arbitro un’espressione ingiuriosa. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto ricorso l’A.C. Milan S.p.A., all’uopo deducendo la sproporzione della sanzione comminata sia rispetto alla contenuta valenza offensiva della condotta in contestazione sia in ragione della correttezza del proprio calciatore, fatta palese dal suo “curriculum” disciplinare. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società ricorrente, intervenendo nel corso dell’udienza di discussione, ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione dell’entità della detta sanzione. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Del pari, non può dubitarsi dell’intrinseca attitudine offensiva dell’espressione in contestazione, manifestamente idonea di per se stessa a riflettere – anche in considerazione della tipologia del rapporto che intercorre tra l’arbitro ed il calciatore - carattere di spregio e, dunque, tale da offendere l'onore ed il decoro del suo diretto destinatario ( appunto il direttore di gara). Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione comminata al ricorrente sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in considerazione del particolare disvalore che la condotta in esame, per le sue modalità esecutive, riflette. Sotto tale profilo, non può non essere rimarcata l’insistita azione di protesta posta in essere in modo plateale dal calciatore che, per ben due volte, ha “urlato” all’arbitro, quando il gioco era fermo e da una distanza di appena un metro, la sopra riportata espressione ingiuriosa. Le gravi modalità esecutive con cui Nesta ha attuato i suoi propositi di offesa rendono, dunque, prive di rilievo, in un ponderato giudizio di bilanciamento, il vissuto sportivo del menzionato atleta che, pertanto, non vale ad attenuare la carica offensiva della condotta, punita con la sanzione edittale. Né ai medesimi fini, può essere valorizzata, quale esimente, la dedotta “enfasi agonistica” che avrebbe caratterizzato il contesto di riferimento, dal momento che le pressioni di ordine emotivo evocate nel ricorso – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili - costituiscono un dato costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicchè il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Milano S.p.A. di Milano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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