F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 2) RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009

2) RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTOVALLO DEL 6.4.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008)

La S.S.D. Gelbison Cilento ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con motivazione contenuta nel Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008. La società ricorrente lamenta, nei propri motivi di doglianza, la ingiustizia e la eccessività della sanzione, e ne chiede l’annullamento o la riduzione, assumendo che i propri tesserati sono stati costretti a reagire, ma solo al fine di difendersi. Le doglianze sono infondate e il reclamo deve essere, pertanto, rigettato. I comportamenti tenuti da alcuni calciatori della società Gelbison Cilento, coinvolti in una rissa con calciatori e dirigenti della squadra locale, sono descritti nei rapporti ufficiali di gara, atti muniti, ai sensi dell’art. 35 lett. a) C.G.S., di fede probatoria privilegiata. Non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale i propri tesserati si sono solo difesi dalle aggressioni subite dai calciatori e dirigenti della squadra avversaria, non essendo, i rapporti ufficiali di gara, suscettibili di interpretazioni diverse da quelle che indicano anche i calciatori della soc Gelbison Cilento come partecipanti agli atti violenti di cui al reclamo. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gelbison Cilentovallo S.r.l. di Vallo della Lucania (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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